Capo III
Art. 35
Altre modifiche normative
In vigore dal 7 lug 2017
1. All', terzo comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, l'ultimo periodo è soppresso.
2. Alla legge 29 ottobre 1965, n. 1218, le parole: «Scuola di polizia tributaria», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Scuola di polizia economico-finanziaria».
3. Alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l' è abrogato;
b) all':
1) al comma 1, le parole: «corso superiore di polizia tributaria» sono sostituite dalle seguenti: «corso superiore di polizia economico-finanziaria»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Alla frequenza del corso superiore di polizia economico finanziaria, della durata di due anni, sono ammessi i tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo del ruolo normale, vincitori di un concorso per titoli ed esami, da bandire con determinazione annuale del Comandante generale della Guardia di finanza. Alla data di indizione del concorso, i tenenti colonnelli devono aver maturato un'anzianità nel grado non inferiore a un anno e non superiore a quattro anni.»;
3) al comma 4, le parole: «dal Comandante in seconda» sono sostituite dalle seguenti: «da un generale di corpo d'armata».
c) alla tabella n. 2, le parole: «corso superiore di polizia tributaria» sono sostituite dalle seguenti: «corso superiore di polizia economico-finanziaria».
4. Al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l' è sostituito dal seguente:
« (Avanzamento per il maestro direttore). - 1. L'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore della banda musicale della Guardia di finanza ha luogo, ad anzianità, al grado di tenente colonnello e, a scelta, al grado di colonnello.
2. L'ufficiale è valutato per l'avanzamento dopo aver raggiunto l'anzianità di grado prevista dalla tabella G annessa al presente decreto. Qualora iscritto in quadro, è promosso al grado superiore anche in soprannumero. L'eventuale eccedenza è riassorbita con la prima vacanza. La promozione al grado di colonnello non è computata tra le promozioni tabellari previste per l'anno di riferimento.»;
b) all', comma 1, la parola: «capitano» è sostituita dalla seguente: «maggiore»;
c) la tabella G allegata al medesimo decreto è sostituita dalla corrispondente tabella allegata al presente decreto.
5. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', comma 3, le parole: «d'intesa con il Ministero dell'interno, una riserva di posti complessivamente non superiore al cinque per cento per le esigenze della sanità della Polizia di Stato» sono sostituite con le seguenti: «d'intesa con il Ministero dell'interno, una riserva di posti complessivamente non superiore al cinque per cento per le esigenze di sanità e formazione specialistica della Polizia di Stato e, qualora non coperti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, per le esigenze di sanità e formazione specialistica del Corpo della guardia di finanza»;
b) l', comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il personale della Polizia di Stato e del Corpo della guardia di finanza si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui agli articoli 757, comma 3, 758, 964 e 965 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.»;
c) all', comma 1, lettera d), dopo le parole: «disposizioni di cui» sono aggiunte le seguenti: «all' del presente decreto e».
6. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, dopo l', è aggiunto il seguente:
«Art. 8-bis (Qualifiche degli appartenenti al Corpo della guardia di finanza). - 1. Agli appartenenti ai ruoli degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria, esclusi gli ufficiali generali, ufficiale di polizia tributaria e agente di pubblica sicurezza.
2. Agli appartenenti al ruolo ispettori sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria, ufficiale di polizia tributaria e agente di pubblica sicurezza.
3. Agli appartenenti al ruolo sovrintendenti sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria, ufficiale di polizia tributaria e agente di pubblica sicurezza.
4. Agli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri sono attribuite le qualifiche di agente di polizia giudiziaria, agente di polizia tributaria e agente di pubblica sicurezza.
5. In conseguenza delle disposizioni di cui agli , comma 1, lettera c), numero 1), e 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, gli ufficiali e gli ispettori del Corpo della guardia di finanza, comandanti dei reparti navali e delle unità navali, sono ufficiali di pubblica sicurezza, limitatamente alle funzioni esercitate in mare.
6. Restano ferme le qualifiche, i poteri e le facoltà attribuiti dalla legge o da altre fonti normative in relazione agli specifici compiti assegnati alla Guardia di finanza o ai suoi reparti.».
7. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2136, al comma 1:
1) alla lettera a), dopo le parole: «Titolo IV», sono aggiunte le seguenti: «, eccetto l'articolo 806»;
2) dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti: «d-bis) l'articolo 794; d-ter) l'articolo 858;»;
3) dopo la lettera g-bis), è aggiunta la seguente: «g-ter) l'articolo 894;»;
4) alla lettera bb), la parola: «il» è sostituita dalle seguenti: «la sezione I del»;
5) dopo la lettera ff), è aggiunta la seguente: «ff-bis) l'articolo 1780.»;
b) all'articolo 2140:
1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e g-bis) dell', comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69»;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Gli allievi che superano gli esami di fine corso sono nominati tenenti del Corpo della guardia di finanza in ferma prefissata, ausiliari del ruolo tecnico-logistico-amministrativo.»;
3) al comma 4, le parole: «ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui agli del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69» sono sostituite dalle seguenti: «al concorso per il reclutamento degli ufficiali di cui all' del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69»;
c) all'articolo 2141, le parole da: «per il contingente ordinario» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, per il comparto aeronavale e il contingente di mare, nel ruolo dei militari di truppa della Marina militare, senza alcun grado.»;
d) all'articolo 2142, dopo le parole: «l'innovazione», sono aggiunte le seguenti: «nonché secondo le ulteriori procedure di cui al predetto articolo 930. Al personale transitato si applica il regime pensionistico e previdenziale dell'amministrazione di destinazione.»;
e) all'articolo 2143-bis, il comma 2 è abrogato;
f) all'articolo 2161, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza ammessi ai corsi di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota militare devono contrarre, all'atto della nomina a ufficiale, una ferma volontaria, decorrente dalla menzionata data di nomina, di durata pari a sedici anni. L'ufficiale che non porta a termine o non supera il corso di pilotaggio è prosciolto dalla ferma, salvo l'obbligo di completare le ferme contratte ai sensi dell' del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.
4. Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza in possesso del brevetto di pilota militare, che hanno ultimato, alternativamente:
a) la ferma obbligatoria di cui al comma 3;
b) una delle ferme già previste dall' della legge 28 febbraio 2000, n. 42, sono ammessi a una ferma volontaria di durata biennale, rinnovabile per non più di quattro volte, entro il quarantacinquesimo anno di età.
4-bis. Agli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza, in possesso del brevetto di pilota militare, ammessi a contrarre le ferme volontarie biennali di cui al comma 4, sono corrisposti, per ciascun periodo di ferma volontaria contratta, i premi di cui all'articolo 1803.».
8. In relazione a quanto previsto ai commi 2, 3, lettera b), numero 1) e lettera c), nelle disposizioni di legge, di regolamento e di decreto di natura non regolamentare vigenti le parole:
a) «nucleo di polizia tributaria» o «nuclei di polizia tributaria», ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «nucleo di polizia economico-finanziaria» e «nuclei di polizia economico-finanziaria»;
b) «corso superiore di polizia tributaria» e «scuola di polizia tributaria», ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «corso superiore di polizia economico-finanziaria» e «scuola di polizia economico-finanziaria».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-29;95#art-35