Sez. VII
Art. 32
Passaggio ai nuovi parametri stipendiali
In vigore dal 7 lug 2017
1. Il parametro stipendiale previsto dalla Tabella D allegata al presente decreto per brigadiere capo +4, è attribuito ai brigadieri capo con le seguenti modalità:
a) per il personale che rivestiva il grado di brigadiere dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010: all'atto della promozione a brigadiere capo;
b) per il personale che rivestiva il grado di brigadiere dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011: dopo un anno di permanenza nel grado di brigadiere capo;
c) per il personale che rivestiva il grado di brigadiere dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012: dopo due anni di permanenza nel grado di brigadiere capo;
d) per il personale che rivestiva il grado di brigadiere dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013: dopo tre anni di permanenza nel grado di brigadiere capo.
2. Il parametro stipendiale previsto dalla Tabella D allegata al presente decreto per brigadiere capo +4, è attribuito ai revisori capo con le seguenti modalità:
a) per il personale che rivestiva il grado di revisore dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010: all'atto della promozione a revisore capo;
b) per il personale che rivestiva il grado di revisore dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011: dopo un anno di permanenza nel grado di revisore capo;
c) per il personale che rivestiva il grado di revisore dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012: dopo due anni di permanenza nel grado di revisore capo;
d) per il personale che rivestiva il grado di revisore dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013: dopo tre anni di permanenza nel grado di revisore capo.
3. Agli appuntati scelti in servizio al 31 dicembre 2016, il parametro stipendiale previsto dalla Tabella D allegata al presente decreto per appuntato scelto +5, è attribuito dopo quattro anni di anzianità nel grado.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-29;95#art-32