Sez. VII

Art. 29

Disposizioni transitorie in materia di ruoli e organici

In vigore dal 7 lug 2017
1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 2210 è inserito il seguente: «Art. 2210-bis (Ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri). - 1. Gli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri vi permangono a esaurimento. 2. Il grado vertice per il ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri è quello di colonnello. 3. I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento sono i seguenti: a) per il grado di colonnello: 61 anni; b) per i gradi da sottotenente a tenente colonnello: 60 anni.»; b) all'articolo 2211: 1) alla rubrica, dopo la parola: «esaurimento» sono inserite le seguenti: «dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare»; 2) al comma 1, le parole: «delle Forze armate» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare»; c) dopo l'articolo 2211 è inserito il seguente: «Art. 2211-bis (Disposizioni transitorie sulle consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri). - 1. Fino al 31 dicembre 2021 le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio A), quadro II (specchio A), quadro III (specchio A). 2. A decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2026, le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio B), quadro II (specchio A), quadro III (specchio B). 3. A decorrere dal 1° gennaio 2027 e fino al 31 dicembre 2031, le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio C), quadro II (specchio A), quadro III (specchio C). 4. A decorrere dal 1° gennaio 2032, le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio C), quadro II (specchio B), quadro III (specchio C). 5. A decorrere dal 2032, con decreto del Ministro della difesa, adottato ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le dotazioni organiche complessive dei gradi di generale e di colonnello di cui all'articolo 823 sono aggiornate secondo quanto stabilito dalle tabelle di cui al comma 4. 6. Al fine di garantire l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 2212-ter, ferme restando le consistenze organiche complessive di cui all'articolo 800, gli ufficiali del ruolo forestale iniziale non sono computati nei contingenti massimi dei gradi di colonnello e generale stabiliti dalla tabella 4. 7. In relazione alla progressiva riduzione delle consistenze del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, sino al completo esaurimento del medesimo ruolo e comunque non oltre l'anno 2050, le dotazioni organiche dei ruoli normale e speciale a esaurimento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, ferme restando le consistenze organiche di cui all'articolo 800, comma 1, sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa. Il decreto è adottato in ragione dell'andamento delle consistenze del personale transitato dal ruolo speciale a esaurimento nel ruolo normale e del personale in servizio nel medesimo ruolo speciale a esaurimento.»; d) all'articolo 2212-quinquies, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. Ai periti superiori scelti dell'Arma dei carabinieri può essere attribuita la qualifica di primo perito superiore. I primi periti superiori hanno rango preminente sui pari grado; fra i primi periti superiori si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianità.»; e) all'articolo 2212-sexies, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Ai revisori capo dell'Arma dei carabinieri può essere attribuita la qualifica di revisore capo qualifica speciale. I revisori capo qualifica speciale hanno rango preminente sui pari grado; fra i revisori capo qualifica speciale si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianità.»; f) all'articolo 2212-septies, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Ai collaboratori capo dell'Arma dei carabinieri può essere attribuita la qualifica di collaboratore capo qualifica speciale. I collaboratori capo qualifica speciale hanno rango preminente sui pari grado; fra i collaboratori capo qualifica speciale si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianità.»; g) dopo l'articolo 2212-nonies sono inseriti i seguenti: «Art. 2212-decies (Trasferimento nel ruolo normale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri). - 1. Gli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri possono transitare a domanda nel ruolo normale dell'Arma dei carabinieri. Art. 2212-undecies (Rideterminazione delle anzianità degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri). - 1. Per gli ufficiali già transitati dal ruolo speciale al ruolo normale che rivestono il grado da maggiore a tenente colonnello incluso, in possesso di un'anzianità di nomina a ufficiale in servizio permanente uguale o successiva al 1° gennaio 1994, i gradi e le anzianità assolute sono rideterminati in base agli anni di anzianità minima richiesti per le promozioni stabilite nella tabella 4, quadro IV, allegata al presente codice, calcolati a partire dalla data di nomina a sottotenente del ruolo speciale in servizio permanente effettivo. 2. Per le rideterminazioni di cui al comma 1, si computano: a) le detrazioni di anzianità precedentemente adottate ai sensi degli articoli 858 e 859; b) ai sensi all'articolo 1065, i giudizi di non idoneità espressi in sede di precedenti valutazioni per l'avanzamento al grado superiore; c) le anzianità di grado attribuite all'esito dei pregressi giudizi di avanzamento a scelta. 3. Effettuate le rideterminazioni di cui al comma 1, l'anzianità di grado assoluta degli ufficiali transitati, è rideterminata al giorno successivo a quella dell'ultimo dei pari grado del ruolo normale, proveniente dai corsi regolari dell'accademia militare, avente il medesimo anno di decorrenza nel grado. 4. Effettuate le rideterminazioni di cui al comma 3, gli ufficiali di cui al comma 1 conservano tra loro la pregressa anzianità relativa posseduta. Art. 2212-duodecies (Rideterminazione delle anzianità degli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri). - 1. Gli ufficiali appartenenti al ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente permangono nel ruolo speciale a esaurimento secondo l'ordine di ruolo pregresso, conservando l'anzianità relativa posseduta. 2. Per gli ufficiali di cui al comma 1, aventi il grado da sottotenente a tenente colonnello incluso, in possesso di un'anzianità di nomina a ufficiale in servizio permanente uguale o successiva al 1° gennaio 1994, i gradi e le anzianità assolute sono rideterminati in base agli anni di anzianità minima richiesti per le promozioni stabilite nella tabella 4, quadro IV, allegata al presente codice, calcolati a partire dalla data di nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo. 3. Per le rideterminazioni di cui al comma 2, si computano: a) le detrazioni di anzianità precedentemente adottate ai sensi degli articoli 858 e 859; b) ai sensi all'articolo 1065, i giudizi di non idoneità espressi in sede di precedenti valutazioni per l'avanzamento al grado superiore; c) le anzianità di grado attribuite all'esito dei pregressi giudizi di avanzamento a scelta. 4. Agli ufficiali di cui al comma 1, già transitati nel ruolo speciale dal ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, non si applicano le rideterminazioni di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto al comma 4 dell'articolo 2214-quinquies. 5. Agli ufficiali di cui al comma 1, già transitati nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri dal ruolo esaurimento degli ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia, non si applicano le rideterminazioni di cui al comma 2 e l'anzianità di grado è rideterminata con l'attribuzione di un aumento di anzianità assoluta pari a due anni, un mese e ventiquattro giorni. Art. 2212-terdecies (Istituzione del ruolo straordinario a esaurimento). - 1. Al fine di assicurare la massima flessibilità ed efficacia organizzativa nella revisione della struttura ordinativa dell'Arma dei carabinieri, dall'anno 2017 è istituito il ruolo straordinario a esaurimento. 2. Il grado massimo per il ruolo straordinario a esaurimento dell'Arma dei carabinieri è quello di capitano. 3. Fino all'anno 2021 è autorizzata l'immissione nel ruolo straordinario a esaurimento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri di massimo 800 unità complessive suddivise in misura non superiore a 160 unità annue, secondo modalità stabilite dall'articolo 2212-quaterdecies. 4. Le unità da immettere, fissate annualmente con decreto del Ministro della difesa, sono portate annualmente in detrazione dalla dotazione organica del ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri di cui al comma 2 dell'articolo 800 e sono considerate a tutti gli effetti in sovrannumero rispetto all'organico complessivo degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri di cui al comma 1 del medesimo articolo 800. 5. Le unità soprannumerarie di cui al comma 1 sono riassorbite per effetto delle cessazioni dal servizio permanente e le medesime posizioni organiche sono annualmente devolute al ruolo degli ispettori. L'entità del graduale trasferimento delle dotazioni organiche è annualmente determinata con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Art. 2212-quaterdecies (Modalità di immissione nel ruolo straordinario a esaurimento). - 1. Per le immissioni nel ruolo straordinario a esaurimento di cui all'articolo 2212-terdecies dall'anno 2017 all'anno 2021, gli ufficiali sono tratti con il grado di sottotenente mediante concorso per titoli dai luogotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri aventi anzianità di grado uguale o antecedente al 1° gennaio 2017 e in possesso di un'età anagrafica non inferiore a cinquanta anni. 2. I vincitori del concorso sono: a) nominati sottotenenti con anzianità relativa stabilita in base all'ordine della graduatoria di merito; b) ammessi a frequentare un corso informativo non superiore a tre mesi. 3. Per i sottotenenti di cui ai commi 1 e 2 che superano il corso informativo per essi prescritto il nuovo ordine di anzianità è determinato, con decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita secondo le norme previste dal regolamento. 4. I sottotenenti di cui ai commi 1 e 2 che superano il corso informativo per essi previsto con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale, ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno. 5. I sottotenenti di cui ai commi 1 e 2 che non superano il corso informativo per essi previsto rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso è in tali casi computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio. Art. 2212-quinquiesdecies (Avanzamento degli ufficiali del ruolo straordinario a esaurimento dell'Arma dei carabinieri). - 1. Gli avanzamenti sino al grado di capitano compreso degli ufficiali del ruolo straordinario a esaurimento dell'Arma dei carabinieri si effettuano ad anzianità con le modalità di cui all'articolo 1055. 2. Gli anni di permanenza minimi nel grado richiesti per la promozione ad anzianità sono i seguenti: a) sottotenente: uno; b) tenente: due. 3. Agli ufficiali del ruolo straordinario a esaurimento si applica l'articolo 1084-bis. Art. 2212-sexiesdecies (Rideterminazione delle anzianità degli ufficiali del ruolo tecnico logistico dell'Arma dei carabinieri provenienti dal disciolto ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri). - 1. Agli ufficiali immessi nel ruolo tecnico logistico dell'Arma dei carabinieri in applicazione dell', comma 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, poiché già iscritti nel ruolo tecnico, ai sensi dell', primo comma del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, in possesso, alla data del transito nel disciolto ruolo tecnico dell'Arma, del titolo di studio previsto per il reclutamento degli ufficiali di cui all', comma 1, lettera a) del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, è rideterminata l'anzianità di grado assoluta e relativa, in base agli anni di anzianità minima richiesti per le promozioni stabilite nella tabella 4, quadro III allegata al codice, calcolati a partire dalla data di immissione nel servizio permanente effettivo. 2. Il personale di cui al comma 1, effettuate le rideterminazioni di cui allo stesso comma, è iscritto in ruolo dopo i parigrado con uguale anzianità assoluta, secondo l'ordine di anzianità relativa pregressa. 3. Le rideterminazioni di cui al comma 1 danno titolo all'inclusione in aliquota per l'avanzamento a scelta, negli anni antecedenti l'applicazione del presente articolo. 4. Agli ufficiali di cui al comma 1, che hanno effettivamente maturato il diritto all'inclusione in aliquota di valutazione ai fini dell'avanzamento a scelta, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1090, commi 1, 2, e 3.»; h) all'articolo 2214-quater: 1) al comma 13, prima delle parole: «Al personale dei ruoli» sono inserite le seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2017,» e le parole: «, limitatamente all'esercizio delle funzioni attribuite» sono soppresse; 2) al comma 14, prima delle parole: «Al personale dei ruoli» sono inserite le seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2017,» e le parole: «, limitatamente all'esercizio delle funzioni attribuite» sono soppresse; 3) i commi da 15 a 19 sono sostituiti dai seguenti: «15. Al fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, garantendo l'armonico sviluppo dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri, le riserve di posti di cui agli articoli 683, comma 7, lettera b), e 692 comma 7-bis, sono ripartite tra il personale in possesso della specializzazione ed il personale dei corrispondenti ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri dei sovrintendenti, revisori, appuntati e carabinieri e operatori e collaboratori fino al loro completo esaurimento. 16. La ripartizione dei posti di cui al comma precedente è stabilita in misura proporzionale, nei relativi bandi, tenuto conto delle rispettive consistenze effettive registrate al 1° gennaio. 17. Per il personale dei ruoli forestali, i requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 16 sono i medesimi previsti per i corrispondenti ruoli dell'Arma dei carabinieri, ad eccezione di quello di cui all'articolo 692, comma 6 lettera e-bis). 18. Il personale dei ruoli forestali vincitore di concorso nei bandi di cui al comma 16 è immesso al relativo corso dei corrispondenti ruoli dell'Arma dei carabinieri, al termine del quale: a) viene nominato, secondo le modalità di cui al titolo III, nei rispettivi superiori ruoli forestali con distinta graduatoria di fine corso; b) avviato ad un corso integrativo specialistico, le cui modalità di svolgimento e i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante generale; c) non viene impiegato ai sensi dell'articolo 979. 19. Il personale dei ruoli forestali dei revisori e degli operatori e collaboratori, attese le mansioni svolte, partecipa ai corsi di cui al comma precedente anche con diversi programmi fissati con determinazione del Comandante generale.»; 4) il comma 24 è sostituito dal seguente: «24. Al personale dei ruoli forestali degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri è consentito il transito nei corrispondenti ruoli forestali dei periti, dei revisori e degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri per anzianità, in misura non superiore al dieci per cento delle consistenze effettive del corrispondente ruolo di destinazione al 1° gennaio dell'anno di riferimento, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa.»; i) dopo l'articolo 2214-quater è inserito il seguente: «Art. 2214-quinquies (Transito dal ruolo speciale a esaurimento al ruolo normale dell'Arma dei carabinieri). - 1. In sede di prima applicazione, sino al 30 ottobre 2017, gli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri, aventi anzianità di spallina uguale o successiva al 1° gennaio 1994, che rivestono il grado da sottotenente a tenente colonnello incluso, in possesso di laurea magistrale o titolo equipollente stabilita con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, sono ammessi al transito di cui all'articolo 2212-decies, secondo modalità stabilite con determinazione ministeriale. 2. Gli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento transitati nel ruolo normale ai sensi del comma 1, sono iscritti nel ruolo normale secondo l'ordine del ruolo di provenienza, conservando l'anzianità relativa pregressa. 3. Effettuate le iscrizioni in ruolo di cui al comma 2, l'anzianità di grado assoluta degli ufficiali transitati, è rideterminata al giorno successivo a quella dell'ultimo dei pari grado del ruolo normale, proveniente dai corsi regolari dell'accademia militare ovvero già transitato dal ruolo speciale al ruolo normale, avente il medesimo anno di decorrenza nel grado. 4. Agli ufficiali di cui al comma 1, già transitati nel ruolo speciale dal ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, si applicano le rideterminazioni di cui ai commi 2 e 3 nonché quelle dei commi 2 e 3 dell'articolo 2212-duodecies. 5. Sino all'anno 2023 compreso, l'Amministrazione della difesa ha facoltà di bandire concorsi per titoli per il transito nel ruolo normale degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento, ad eccezione di quelli transitati nel ruolo speciale da altro ruolo degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, in possesso, alla data del 30 ottobre dell'anno in cui è bandito il concorso, dei seguenti requisiti: a) anzianità di nomina a ufficiale in servizio permanente uguale o successiva al 1° gennaio 1994; b) possesso di laurea magistrale o titolo equipollente stabilita con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; c) classificati «eccellente» negli ultimi tre anni. 6. Il numero massimo dei posti da mettere a concorso ai sensi del comma 5, non può eccedere, per ciascuna anzianità di grado, la differenza esistente tra 88 unità e il numero di ufficiali aventi le medesime anzianità di grado all'esito dei transiti e dei trasferimenti di cui al comma 1 e all'articolo 2212-decies. 7. I vincitori dei concorsi di cui al comma 5 sono trasferiti nel ruolo normale secondo l'ordine del ruolo di provenienza, conservando tra loro le anzianità di grado e relativa pregressa. 8. Per i trasferimenti nel ruolo normale di cui al comma 7: a) l'anzianità di grado assoluta degli ufficiali vincitori di concorso, è rideterminata al giorno successivo a quella dell'ultimo dei pari grado del ruolo normale, proveniente dai corsi regolari dell'accademia militare ovvero già transitato dal ruolo speciale al ruolo normale, ovvero transitato dal ruolo speciale a esaurimento ai sensi del comma 1, avente il medesimo anno di decorrenza nel grado; b) ai fini del posizionamento in ruolo, una volta effettuate le rideterminazioni di anzianità di cui alla lettera a), l'ufficiale vincitore di concorso è comunque collocato in posizione immediatamente successiva a quella conseguita dal parigrado, se presente in ruolo, transitato a norma del comma 7 dal ruolo speciale a esaurimento al ruolo normale, che lo precedeva nel medesimo ruolo. 9. Non possono partecipare ai concorsi di cui al comma 5: a) per l'anno 2019, con procedura da bandire entro il 1° luglio 2018, gli ufficiali aventi anzianità di nomina a sottotenente del ruolo speciale in servizio permanente effettivo uguale o antecedente al 31 dicembre 1994; b) per l'anno 2020, con procedura da bandire entro il 1° luglio 2019, gli ufficiali aventi anzianità di nomina a sottotenente del ruolo speciale in servizio permanente effettivo uguale o antecedente al 31 dicembre 1995; c) per l'anno 2021, con procedura da bandire entro il 1° luglio 2020, gli ufficiali aventi anzianità di nomina a sottotenente del ruolo speciale in servizio permanente effettivo uguale o antecedente al 31 dicembre 1996; d) per l'anno 2022, con procedura da bandire entro il 1° luglio 2021, gli ufficiali aventi anzianità di nomina a sottotenente del ruolo speciale in servizio permanente effettivo uguale o antecedente al 31 dicembre 1997; e) per l'anno 2023 con procedura da bandire entro il 1° luglio 2022, gli ufficiali aventi anzianità di nomina a sottotenente del ruolo speciale in servizio permanente effettivo uguale o antecedente al 31 dicembre 1998.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-29;95#art-29

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