Sez. VII
Art. 27
Disposizioni transitorie in materia di reclutamento
In vigore dal 7 lug 2017
1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 2196-bis sono inseriti i seguenti:
«Art. 2196-ter (Disposizioni transitorie in materia di reclutamento del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri). - 1. In relazione alla graduale riduzione delle consistenze del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, ferme restando le consistenze organiche di cui all'articolo 800, al fine della progressiva armonizzazione dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, le immissioni nel ruolo normale sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa, in ragione dell'andamento delle consistenze effettive dei ruoli normale e speciale a esaurimento come determinatesi all'esito dei transiti di cui all'articolo 2214-quinquies.
2. Fino all'anno 2022 compreso, per la partecipazione ai concorsi di cui all'articolo 651-bis, comma 1, lettera b), sono necessari i seguenti requisiti:
a) grado di luogotenente in servizio permanente, senza alcun limite d'età;
b) diploma di scuola secondaria di 2° grado o equipollente;
c) qualifica finale non inferiore a «eccellente» nell'ultimo quinquennio.
3. Fino all'anno 2022 compreso, per la partecipazione ai concorsi di cui all'articolo 651-bis, comma 1, lettera c), sono necessari i seguenti requisiti:
a) avere almeno cinque anni di servizio e non aver superato il quarantacinquesimo anno di età;
b) possesso di laurea triennale a indirizzo giuridico definita con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
c) qualifica finale non inferiore a «eccellente» nell'ultimo biennio.
4. Fino all'anno 2027 compreso, ai concorsi di cui all'articolo 651-bis, comma 1, lettere b) e c), non possono partecipare i militari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri appartenenti ai ruoli forestali non direttivi e non dirigenti.
Art. 2196-quater (Disposizioni transitorie in materia di reclutamento del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri). - 1.
Fino all'anno 2022 compreso, per i militari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri dei ruoli forestali non direttivi e non dirigenti, il limite di età di cui all'articolo 664-bis, comma 1, lettera b), è fissato in cinquanta anni.
Art. 2196-quinquies (Disposizioni transitorie in materia di reclutamento dell'Arma dei carabinieri). - 1. Fino all'anno 2021 compreso:
a) nel limite delle vacanze organiche registrate nel ruolo ispettori alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, i posti disponibili per il corso previsto dall'articolo 685 possono essere incrementati fino al 50 per cento dei limiti fissati dall'articolo 679, comma 2-bis, lettere b) e c);
b) la durata dei corsi di cui agli articoli 685, 775 e 776 può essere ridotta fino alla metà;
c) per il personale che ha maturato almeno 8 anni di permanenza nel ruolo sovrintendenti, promosso al termine del corso di cui all'articolo 685, non si applica l'articolo 979;
d) non si applica quanto previsto dall'articolo 683, comma 5, lettera a);
e) in deroga al requisito richiesto dall'articolo 683, comma 5, lettera b), per la partecipazione al concorso interno previsto dall'articolo 679, comma 2-bis, lettera c), il titolo di studio richiesto è il diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
2. Gli incrementi di cui al comma 1, lettera a), con solo riferimento al concorso bandito per l'anno 2017, possono essere portati fino alla copertura del 50 per cento delle vacanze organiche registrate nel ruolo ispettori al 1° gennaio 2017 con riferimento alle dotazioni organiche previste dal presente codice per il predetto personale.
3. I posti del concorso di cui al comma 2 sono riservati per:
a) l'ottantacinque per cento, al ruolo sovrintendenti;
b) il quindici per cento, al ruolo iniziale.»;
b) all'articolo 2199, dopo il comma 7-ter, è aggiunto il seguente:
«7-quater. Nei concorsi relativi all'accesso nella carriera iniziale dell'Arma dei carabinieri, in riferimento ai posti destinati ai carabinieri da formare nelle specializzazioni relative alla sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, di cui all'articolo 708, comma 1-bis, la riserva a favore dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate è determinata:
a) per l'anno 2018, nella misura del 55 per cento;
b) per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nella misura del 45 per cento.»;
c) dopo l'articolo 2199 è inserito il seguente:
«Art. 2199-bis (Regime transitorio per l'arruolamento nel ruolo appuntati e carabinieri). - 1. Il titolo di studio per l'accesso al ruolo degli appuntati e carabinieri di cui all'articolo 706 non è richiesto per i volontari delle Forze armate reclutati ai sensi degli articoli 703 e 2199 e in servizio alla data del 31 dicembre 2020, ovvero congedati entro la stessa data.»;
d) l'articolo 2203-ter è abrogato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-29;95#art-27