Capo IV
Art. 37
Modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443
In vigore dal 7 lug 2017
1. Al titolo I, capi I e II, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 dell' è sostituito dal seguente:
«1. La gerarchia fra gli appartenenti ai ruoli del personale del Corpo è determinata come segue: personale appartenente alla carriera dei funzionari, ispettori, sovrintendenti, assistenti ed agenti.»;
b) l' è sostituito dal seguente:
« (Funzioni del personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti). - 1. Al personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.
2. Il personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria svolge mansioni esecutive, a supporto dei ruoli superiori, con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute; vigila sulle attività lavorative e ricreative organizzate negli istituti per i detenuti e gli internati; indica elementi di osservazione sul senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale e nelle relazioni interpersonali interne, utili alla formulazione di programmi individuali di trattamento. Agli assistenti ed agli assistenti capo possono essere conferiti compiti di coordinamento operativo di più agenti in servizio di istituto, nonché eventuali incarichi specialistici.
3. Il personale delle qualifiche di assistente e di assistente capo, previo apposito corso di specializzazione, può svolgere, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di addestramento del personale del Corpo di polizia penitenziaria.
4. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli assistenti capo che maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità tra le mansioni di cui ai commi 2 e 3, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di "coordinatore", che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità. Gli stessi, oltre alle specifiche mansioni previste assumono l'onere di verificare il corretto svolgimento delle attività del personale di pari qualifica o subordinato con il controllo del puntuale rispetto delle tabelle di consegna.
5. È escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 4 il personale:
a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "distinto" o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria.
b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.»
2. Al titolo I, capo III, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) diploma d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera d), il titolo di studio richiesto per l'accesso ai gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria Fiamme azzurre e Astrea è sufficiente il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado»;
c) all', le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».
3. Al titolo I, capo IV, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all' dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sovrintendenti capo che maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità tra le mansioni di cui al comma 3, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di "coordinatore", che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità.
Gli stessi, in aggiunta alle specifiche funzioni previste nell'ambito dell'unità operativa, in assenza di appartenenti a qualifiche superiori, coordinano interventi intesi alla verifica dell'efficienza dei servizi affidati alla medesima, disponendo, se del caso, azioni di controllo anche in via d'urgenza se richiesto da particolari circostanze o esigenze del servizio.
5-ter. È escluso dall'attribuzione della denominazione di cui comma 5-bis:
a) il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "distinto" o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria;
b) il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.»;
b) l' è sostituito dal seguente:
« (Nomina a vice sovrintendente). - 1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti si consegue:
a) mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo riservato a domanda nel limite del 70 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, agli assistenti capo che ricoprono, alla predetta data, una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti individuati, che non abbiano riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a "buono" e sanzione disciplinare più grave della deplorazione;
b) nel limite del restante 30 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso per titoli ed esami con modalità semplificate, da espletare anche mediante procedure telematiche, riservato al personale appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti, che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio e che non abbia riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a «buono» e sanzione disciplinare più grave della deplorazione.
2. Il personale nominato ai sensi del comma 1 dovrà frequentare un corso di formazione tecnico-professionale non superiore a tre mesi, con verifica finale.
3. La nomina a vice sovrintendente è conferita con decreto del direttore generale del personale e delle risorse con decorrenza giuridica dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di cui al comma 2. I vice sovrintendenti nominati in attuazione del comma 1, lettera a), precedono nel ruolo quelli nominati in attuazione del comma 1, lettera b) e mantengono, a domanda, la sede di servizio.
4. I posti eventualmente rimasti scoperti in una delle due aliquote di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono devoluti all'altra aliquota fino alla data di inizio del relativo corso di formazione.
5. L'individuazione delle categorie di titoli di servizio ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse relativamente alle procedure di cui al comma 1, lettere a) e b), le modalità della concorso e l'individuazione della prova d'esame, nonché i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi e della verifica finale sono stabiliti con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.»;
c) all':
1) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per un periodo superiore ad un quarto delle giornate di studio. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermità contratta durante il corso ovvero ad infermità dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure ivi previste.»;
2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. Il personale che non supera il corso permane nella qualifica rivestita senza detrazioni d'anzianità ed è restituito al servizio d'istituto»;
d) all', le parole «sette anni» sono sostituite dalle seguenti «cinque anni»;
e) all':
1) le parole: «merito comparativo» sono sostituite dalle seguenti: «merito assoluto»;
2) le parole: «sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».
4. Al Titolo I, Capo V, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l' è sostituito dal seguente:
« (Ruolo degli ispettori). - 1. Il ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, con carriera a sviluppo direttivo, è articolato in cinque qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:
a) vice ispettore;
b) ispettore;
c) ispettore capo;
d) ispettore superiore;
e) sostituto commissario.»;
b) l' è sostituito dal seguente:
« (Funzioni del personale del ruolo degli ispettori). - 1.
Al personale del ruolo degli ispettori sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.
2. Al predetto personale, ferme restando le prerogative del direttore dell'istituto, sono attribuite funzioni che richiedono una adeguata preparazione professionale e la conoscenza dei metodi e della organizzazione del trattamento penitenziario nonché specifiche funzioni nell'ambito dei servizi istituzionali della Polizia penitenziaria secondo le direttive e gli ordini impartiti dal direttore dell'area sicurezza comandante di reparto dell'istituto o della scuola ovvero dal funzionario del Corpo responsabile; sono altresì attribuite funzioni di coordinamento di una o più unità operative dell'area della sicurezza, dei nuclei e degli uffici e servizi ove sono incardinati nonché la responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite nelle predette attività. Gli appartenenti al ruolo degli ispettori possono partecipare alle riunioni di gruppo di cui agli del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Il personale del ruolo degli ispettori svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di formazione o di istruzione del personale di Polizia penitenziaria.
3 Gli ispettori superiori ed i sostituti commissari, oltre a quanto già specificato, sono principalmente diretti collaboratori del personale della carriera dei funzionari, svolgendo, in relazione alla formazione accademica e professionale acquisita, funzioni di coordinamento anche dell'attività del personale del ruolo degli ispettori, e sostituiscono temporaneamente i diretti superiori gerarchici in caso di assenza o impedimento di questi.
4. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sostituti commissari che maturano quattro anni di effettivo servizio possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità tra le funzioni di cui ai commi 2 e 3 ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità. Gli stessi nell'ambito del coordinamento di una o più unità operative, assumono l'onere di avviare gli interventi finalizzati alla verifica dell'efficienza dei servizi affidati alle medesime. Tali attività sono svolte con particolare riguardo all'esigenza di garantire gli obiettivi di sicurezza dell'istituto ivi compresi l'ordine e la disciplina nelle sezioni detentive ed il perfetto funzionamento degli impianti di controllo interni ed esterni e del servizio di vigilanza armata.
5. È escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 4 il personale:
a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «ottimo» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria;
b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.»;
c) all':
1) al comma 1, le parole «un corso della durata di dodici mesi preordinato» sono sostituite dalle seguenti: «un corso di durata non inferiore a due anni, preordinato anche all'acquisizione della specifica laurea triennale individuata, per il medesimo corso, con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Gli allievi vice ispettori che al termine dei primi due anni del corso abbiano ottenuto il giudizio di idoneità al servizio di polizia penitenziaria quali vice ispettori e abbiano superato gli esami previsti e le prove pratiche sono nominati vice ispettori in prova e sono avviati alla frequenza di un periodo di tirocinio applicativo della durata non superiore ad un anno.»;
3) al comma 3, le parole: «durante i primi otto mesi di corso» sono sostituite dalle seguenti: «durante i primi due anni di corso» e le parole: «e per un periodo complessivamente non superiore a due mesi» sono soppresse;
4) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. I vice ispettori in prova, al termine del corso, superati gli esami di fine corso, prestano giuramento e sono confermati in ruolo con qualifica di vice ispettore, secondo l'ordine della graduatoria finale;
d) all':
1) al comma 1, lettera c), le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni» e le parole «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti «centocinquanta giorni»;
2) al comma 2, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni»
3) al comma 4, le parole «del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria» sono sostituite dalle seguenti: «del direttore generale del personale e delle risorse»;
e) all':
1) al comma 1:
a) alla lettera a), dopo le parole: «cinquanta per cento dei posti disponibili» sono inserite le seguenti: «al 31 dicembre di ogni anno»;
b) alla lettera b), dopo le parole «cinquanta per cento dei posti disponibili» sono inserite le seguenti: «al 31 dicembre di ogni anno» e le parole «sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»;
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. I posti disponibili di cui al comma 1, messi a concorso e non coperti, sono portati in aumento di quelli riservati, per gli anni successivi, alle rispettive aliquote di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b);»
3) al comma 3, le parole: «Ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti «capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria;
f) all' le parole «oltre il periodo di frequenza del corso di cui all'» sono sostituite dalle seguenti: «oltre al primo biennio di corso di cui all'.»;
g) l'articolo 30-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 30-bis (Promozione alla qualifica di ispettore superiore). - 1. La promozione alla qualifica di ispettore superiore si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale avente una anzianità di nove anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo. Per l'ammissione allo scrutinio è necessario il possesso di una delle lauree individuate dal decreto previsto all', comma 7, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.
2. Per gli orchestrali il titolo di studio è quello previsto dall', comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276.»;
h) dopo l'art. 30-bis è inserito il seguente:
«Art. 30-ter (Promozione a sostituto commissario). - 1. L'accesso alla qualifica di sostituto commissario si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale che ha maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore.
2. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le categorie di titoli di servizio ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse.
3. La nomina alla qualifica di sostituto commissario è conferita con decreto del Direttore generale del personale e delle risorse con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.»;
i) gli articoli 30-quater e 31 sono abrogati.
5. Al Titolo II, Capo II, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 46-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 46-bis (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari in servizio presso le articolazioni centrali del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità). - 1. Il rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria fino alla qualifica di commissario coordinatore superiore in servizio presso le articolazioni centrali è compilato dal direttore dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore generale competente.
2. Il rapporto informativo per il personale con qualifica di primo dirigente e dirigente superiore della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso le articolazioni centrali è compilato dal direttore generale presso il quale prestano servizio. Il giudizio complessivo è espresso dal capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Il rapporto informativo per il personale in servizio presso le articolazioni dell'Ufficio del capo del Dipartimento è espresso dal Direttore dell'Ufficio presso il quale prestano servizio. Il giudizio complessivo è espresso dal capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria»;
b) l'articolo 47-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 47-bis (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari in servizio presso i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, i servizi e le scuole). - 1. Il rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria fino alla qualifica di commissario coordinatore superiore in servizio presso i provveditorati ed i servizi dell'Amministrazione penitenziaria è compilato dal dirigente dell'ufficio dal quale dipendono. Il giudizio complessivo è espresso dal provveditore regionale competente. 2. Il rapporto informativo per il personale con qualifica di primo dirigente della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso i provveditorati ed i servizi dell'Amministrazione penitenziaria è compilato dal provveditore regionale competente. Il giudizio complessivo è espresso dal capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. 3. Il rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria fino alla qualifica di commissario coordinatore superiore in servizio presso le scuole è compilato dal direttore della scuola. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore generale della formazione. 4. Il rapporto informativo per il personale con qualifica di primo dirigente della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso le scuole è compilato dal direttore generale della formazione. Il giudizio complessivo è espresso dal capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.»
c) l'articolo 48-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 48-bis (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari in servizio presso gli istituti penitenziari). - 1. Il rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria fino alla qualifica di commissario coordinatore superiore in servizio presso gli istituti penitenziari è compilato dal direttore dell'istituto dal quale dipendono. Il giudizio complessivo è espresso dal provveditore regionale competente.
2. Il rapporto informativo per il personale con qualifica di primo dirigente della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso gli istituti penitenziari è compilato dal provveditore regionale competente. Il giudizio complessivo è espresso dal capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.»;
d) dopo l'articolo 48-bis è inserito il seguente:
«Art. 48-ter (Rapporto informativo per il personale in posizione di impiego temporaneo). - 1. Per il personale del Corpo di polizia penitenziaria in posizione di impiego temporaneo in sede diversa da quella di assegnazione per un periodo non inferiore a tre mesi il rapporto informativo è redatto dalle autorità ove il dipendente presta materialmente servizio alla data della compilazione dello stesso, secondo le modalità di cui agli articoli precedenti. Nel caso in cui il dipendente abbia prestato la propria attività in più sedi nell'arco dell'anno ai fini della redazione del rapporto informativo si terrà conto delle informazioni fornite sul servizio reso nelle diverse sedi. »;
e) all'articolo 50:
1) al comma 1, le parole: «vice direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria» sono sostituite dalle seguenti: «vice capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria»;
2) il comma 2 è abrogato;
3) al comma 4, le parole «direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria» sono sostituite dalle seguenti: «Capo del Dipartimento.»;
f) all'articolo 51, comma 1, le parole: «agli agenti, agli agenti scelti, agli assistenti» sono sostituite dalle seguenti: «agli agenti, agli agenti scelti, agli assistenti ed agli assistenti capo»;
g) all'articolo 52:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti»;
2) al comma 1, le parole: «agli assistenti capo, ai vice sovrintendenti e ai sovrintendenti» sono sostituite dalle seguenti: «ai vice sovrintendenti, ai sovrintendenti ed ai sovrintendenti capo;
3) il comma 2 è abrogato;
h) all'articolo 53:
1) al comma 1, parole: «ai vice ispettori e agli ispettori» sono sostituite dalle seguenti: «ai vice ispettori, ispettori, ispettori capo e ispettori superiori»;
2) il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. Al personale con qualifica di sostituto commissario, che si trovi nelle condizioni previste al comma 1, possono essere attribuiti o la classe superiore di stipendio o, se più favorevole, tre scatti di anzianità»;
i) all'articolo 54:
1) al comma 3, dopo le parole: «del servizio» sono aggiunte le seguenti: «ovvero dal direttore generale competente qualora i fatti siano avvenuti nell'Amministrazione Centrale.»;
2) il comma 4, è sostituito dal seguente: «4. Sulla proposta decide il Capo del dipartimento, previo parere delle commissioni di cui all'articolo 50, secondo le rispettive competenze.»;
3) al comma 5, le parole: «sono attribuiti tre scatti di stipendio pari ciascuno al 2,50 per cento dello stipendio, da aggiungersi alla retribuzione individuale di anzianità» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio o, se più favorevoli, tre scatti di anzianità.».
6. Al Titolo IV, Capo I, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 86, comma 1, dopo le parole: «a sottoporsi» sono inserite le seguenti: «, salvo il personale già appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, »;
7. Al Titolo V, Capo I, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 122, comma 1:
1) alla lettera c), le parole «Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie» sono soppresse;
2) alla lettera d), dopo le parole: «nell'occhio che vede meno» sono aggiunte le seguenti: «ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi di rifrazione»;
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-29;95#art-37