Sez. II
Art. 17
Decisioni all'esito dell'inchiesta formale
In vigore dal 1 gen 2024
1. L'Autorità di cui all', tenendo conto delle risultanze dell'inchiesta formale e vagliate le eventuali controdeduzioni alla relazione riepilogativa, può:
a) irrogare all'inquisito la sanzione della sospensione disciplinare dall'impiego o dalle funzioni del grado;
b) deferire l'inquisito al giudizio di una commissione di disciplina per l'eventuale adozione del provvedimento di perdita del grado per rimozione o di cessazione dalla ferma o dalla rafferma per motivi disciplinari;
c) disporre la chiusura del procedimento disciplinare di stato se non ravvisa responsabilità ovvero se ritiene l'inquisito responsabile di mancanze punibili con una sanzione disciplinare di corpo; in tale ultimo caso, rimette gli atti al competente comandante di corpo per l'avvio del procedimento di cui all'articolo 1398 del codice.
2. Il Comandante regionale o equiparato, tenendo conto delle risultanze dell'inchiesta formale e vagliate le eventuali controdeduzioni alla relazione riepilogativa:
a) propone alternativamente all'Autorità di cui all', che decide ai sensi del comma 1:
1) l'irrogazione all'inquisito della sanzione della sospensione disciplinare dall'impiego o dalle funzioni del grado;
2) la chiusura del procedimento disciplinare di stato, se non ravvisa responsabilità ovvero se ritiene l'inquisito responsabile di mancanze punibili con una sanzione disciplinare di corpo;
b) ordina il deferimento alla commissione di disciplina dell'inquisito, se ritiene che allo stesso possano essere inflitte le sanzioni della perdita del grado per rimozione o della cessazione dalla ferma o dalla rafferma per motivi disciplinari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2023-10-03;157#art-17