Sez. III

Art. 20

Nuovi addebiti

In vigore dal 1 gen 2024
1. Se nel corso dell'inchiesta formale l'ufficiale inquirente rileva la possibilità di formulare nuovi o più gravi addebiti nei confronti dell'inquisito, non contenuti nell'ordine di inchiesta, ne informa l'Autorità che ha disposto l'inchiesta, la quale decide in merito all'ulteriore contestazione nei confronti dell'inquisito.
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