Sez. III

Art. 22

Riapertura dell'inchiesta

In vigore dal 1 gen 2024
1. Se dopo la chiusura dell'inchiesta formale e prima dell'adozione dei provvedimenti finali emergono elementi, notizie o documenti rilevanti ai fini della valutazione disciplinare, l'Autorità che ha disposto l'inchiesta formale può ordinarne la riapertura, acquisendo agli atti i nuovi elementi. L'ufficiale inquirente: a) ricevuto l'ordine di riapertura, ne dà immediata comunicazione all'inquisito; b) non oltre il quinto giorno dalla ricezione della documentazione, mette i nuovi atti a disposizione dell'inquisito, il quale ha facoltà di chiedere, entro le successive quarantotto ore, altri accertamenti e presentare, entro dieci giorni, ulteriori giustificazioni. 2. L'inchiesta formale è conclusa entro trenta giorni dalla riapertura. 3. L'Autorità che ha disposto l'inchiesta formale può altresì ordinarne la riapertura se ritiene insufficienti le indagini svolte dall'ufficiale inquirente, avendo cura di indicare a quest'ultimo: a) i punti sui quali è necessario svolgere ulteriori indagini; b) il termine entro cui compiere le attività di cui alla lettera a), non superiore a trenta giorni, decorrente dalla data di comunicazione all'inquisito della riapertura dell'inchiesta formale. In casi eccezionali, connotati da particolare complessità o difficoltà nello svolgimento dell'istruttoria, l'ufficiale inquirente, previa comunicazione all'Autorità che ha disposto l'inchiesta, può prorogare la propria attività per il tempo strettamente necessario a concludere gli accertamenti, ma comunque non oltre quindici giorni. 4. L'ufficiale inquirente, nello svolgimento delle attività di cui al comma 3, segue, in quanto compatibile, la procedura di cui al comma 1. 5. Nei confronti dei militari appartenenti al ruolo ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, decide sulla riapertura dell'inchiesta formale l'Autorità che l'ha disposta ovvero l'Autorità di cui all'.
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