Sez. III
Art. 18
Sostituzione dell'ufficiale inquirente
In vigore dal 1 gen 2024
1. Oltre che nelle ipotesi di cui all', comma 2, l'Autorità che ha disposto l'inchiesta formale sostituisce senza ritardo l'ufficiale inquirente nel caso di:
a) trasferimento dell'ufficiale inquirente alle dipendenze di un'Autorità diversa da quella che ha disposto l'inchiesta formale;
b) inderogabili necessità di servizio o di impiego ovvero per ragioni di opportunità;
c) legittimo impedimento.
2. Il nuovo ufficiale inquirente:
a) prende visione dei documenti raccolti o compilati dall'ufficiale inquirente sostituito e ne dà atto con una dichiarazione scritta;
b) comunica all'inquisito o al difensore di essere stato incaricato della prosecuzione dell'inchiesta formale;
c) prosegue l'inchiesta formale, con facoltà di rinnovare gli atti compiuti dall'ufficiale inquirente sostituito e di eseguire nuovi accertamenti e atti.
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