Capo IIISez. I

Art. 23

Deferimento alla commissione di disciplina

In vigore dal 1 gen 2024
1. È deferito al giudizio di una commissione di disciplina il militare ritenuto responsabile di condotte e atti incompatibili con lo status di appartenente alla Guardia di finanza in base alle risultanze dell'inchiesta formale. 2. Se il deferimento di cui al comma 1 riguarda un militare in ferma o rafferma, la commissione di disciplina si esprime, alternativamente, sulla meritevolezza: a) a continuare a prestare servizio nella Guardia di finanza; b) a conservare il grado. Se il giudicando è stato ritenuto meritevole di conservare il grado, la commissione di disciplina si pronuncia altresì sull'irrogabilità della sanzione della cessazione dalla ferma o dalla rafferma per grave mancanza disciplinare o grave inadempienza ai doveri del militare.
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Deferimento alla commissione di disciplina (Art. 23 Regolamento concernente le modalita' di svolgimento dei procedimenti disciplinari di stato per i militari del Corpo della Guardia di finanza, in attuazione dell'articolo 2149, comma 8-ter, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare).) — Testo vigente | Portale Normativo