Capo III›Sez. I
Art. 23
Deferimento alla commissione di disciplina
In vigore dal 1 gen 2024
1. È deferito al giudizio di una commissione di disciplina il militare ritenuto responsabile di condotte e atti incompatibili con lo status di appartenente alla Guardia di finanza in base alle risultanze dell'inchiesta formale.
2. Se il deferimento di cui al comma 1 riguarda un militare in ferma o rafferma, la commissione di disciplina si esprime, alternativamente, sulla meritevolezza:
a) a continuare a prestare servizio nella Guardia di finanza;
b) a conservare il grado. Se il giudicando è stato ritenuto meritevole di conservare il grado, la commissione di disciplina si pronuncia altresì sull'irrogabilità della sanzione della cessazione dalla ferma o dalla rafferma per grave mancanza disciplinare o grave inadempienza ai doveri del militare.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2023-10-03;157#art-23