Sez. III
Art. 21
Particolari condizioni dell'inquisito
In vigore dal 1 gen 2024
1. Il trasferimento o la variazione della posizione di stato dell'inquisito non determinano la sostituzione dell'ufficiale inquirente ovvero dell'Autorità che decide sulle risultanze dell'inchiesta formale.
2. Nel caso di decesso dell'inquisito, l'ufficiale inquirente invia gli atti all'Autorità di cui all' per l'estinzione del procedimento disciplinare, informando contestualmente l'Autorità che ha disposto l'inchiesta. Se l'inchiesta formale coinvolge più militari, l'ufficiale inquirente trasmette esclusivamente gli atti concernenti l'inquisito deceduto, salvo il caso in cui gli stessi siano necessari per l'esame della posizione disciplinare degli altri inquisiti.
3. Se l'inquisito è sottoposto a una delle misure cautelari coercitive di cui agli articoli 284, 285, 285-bis e 286 del codice di procedura penale ovvero a pena detentiva, l'ufficiale inquirente, svolge l'inchiesta secondo le modalità autorizzate dall'Autorità giudiziaria.
Storico versioni
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