Sez. III

Art. 19

Fatti di rilevanza penale

In vigore dal 1 gen 2024
1. Se nel corso dell'inchiesta formale emergono fatti di rilevanza penale, l'ufficiale inquirente, richiede alla competente Autorità giudiziaria l'autorizzazione a notiziare l'Autorità che ha disposto l'inchiesta formale.
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Fatti di rilevanza penale (Art. 19 Regolamento concernente le modalita' di svolgimento dei procedimenti disciplinari di stato per i militari del Corpo della Guardia di finanza, in attuazione dell'articolo 2149, comma 8-ter, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare).) — Testo vigente | Portale Normativo