Art. 19 · Fatti di rilevanza penale
Sez. III

Art. 19

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Fatti di rilevanza penale

In vigore dal 1 gen 2024
1. Se nel corso dell'inchiesta formale emergono fatti di rilevanza penale, l'ufficiale inquirente, richiede alla competente Autorità giudiziaria l'autorizzazione a notiziare l'Autorità che ha disposto l'inchiesta formale.
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