Sez. II

Art. 15

Svolgimento dell'inchiesta formale

In vigore dal 1 gen 2024
1. Dopo la contestazione degli addebiti, l'ufficiale inquirente: a) riceve dall'inquisito la comunicazione relativa al difensore di fiducia scelto unitamente all'accettazione dell'incarico ovvero, in mancanza, ne designa uno d'ufficio; b) formalizza la nomina del difensore, comunica il nominativo all'inquisito nel caso di designazione di un difensore d'ufficio, acquisisce la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità. Se rileva la presenza di cause di incompatibilità non dichiarate dal difensore, provvede alla sua sostituzione, dando la possibilità all'inquisito di scegliere un nuovo difensore di fiducia nel termine di tre giorni ovvero, in mancanza, designandone uno d'ufficio; c) mette gli atti a disposizione dell'inquisito, anche attraverso modalità telematiche o digitali, dandogli facoltà di prenderne visione e di estrarne copia. La messa a disposizione è attestata mediante verbale con cui si informa altresì l'interessato delle prerogative di cui all', comma 3, lettera d); d) esegue, di iniziativa o su istanza di parte, gli accertamenti che reputa necessari e opportuni ai fini della chiarificazione dei fatti oggetto dell'inchiesta; e) redige apposito atto in cui sono specificati i motivi che lo hanno indotto a non accogliere, in tutto o in parte, le istanze istruttorie; f) al termine dell'istruttoria dell'inchiesta formale mette gli atti a disposizione dell'inquisito, anche attraverso modalità telematiche o digitali, dandogli facoltà di prenderne visione e di estrarne copia. La messa a disposizione è attestata mediante verbale, in cui si avvisa l'inquisito che, salvo espressa rinuncia, può presentare, entro dieci giorni, memorie difensive. 2. L'inquisito può essere sentito, anche su sua richiesta, relativamente ai fatti di cui all'addebito disciplinare. Di tale attività è redatto apposito verbale. 3. L'ufficiale inquirente prosegue l'inchiesta formale senza la partecipazione dell'inquisito o del difensore se la loro assenza non è giustificata da un legittimo impedimento. 4. In casi eccezionali, connotati da particolare complessità o difficoltà, l'ufficiale inquirente, dandone comunicazione all'Autorità che ha disposto l'inchiesta, può prorogare la propria attività per il tempo strettamente necessario a concludere gli accertamenti che devono comunque terminare entro ottanta giorni dalla data di notifica della contestazione degli addebiti.
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Svolgimento dell'inchiesta formale (Art. 15 Regolamento concernente le modalita' di svolgimento dei procedimenti disciplinari di stato per i militari del Corpo della Guardia di finanza, in attuazione dell'articolo 2149, comma 8-ter, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare).) — Testo vigente | Portale Normativo