Capo II›Sez. I
Art. 10
Ufficiale inquirente
In vigore dal 1 gen 2024
1. Svolge l'incarico di ufficiale inquirente, per i procedimenti disciplinari di stato nei confronti:
a) dei generali di corpo d'armata e dei generali di divisione, un ufficiale in servizio permanente della Guardia di finanza almeno parigrado, con anzianità assoluta o relativa superiore. In caso di indisponibilità, svolge le funzioni di ufficiale inquirente:
1) un ufficiale generale della Guardia di finanza appartenente all'ausiliaria o alla riserva;
2) un ufficiale generale o di grado corrispondente delle Forze armate, in caso di indisponibilità dell'ufficiale di cui al numero 1);
b) di militari diversi da quelli di cui alla lettera a), un ufficiale in servizio permanente della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano e superiore a quello dell'inquisito.
2. Il Comandante in seconda della Guardia di finanza può svolgere l'incarico di ufficiale inquirente nei riguardi dei generali di corpo d'armata, in servizio o in congedo, a prescindere dall'anzianità di grado.
3. Si applicano le cause di incompatibilità previste dall'articolo 1380, comma 3, del codice.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2023-10-03;157#art-10