Capo IISez. I

Art. 10

Ufficiale inquirente

In vigore dal 1 gen 2024
1. Svolge l'incarico di ufficiale inquirente, per i procedimenti disciplinari di stato nei confronti: a) dei generali di corpo d'armata e dei generali di divisione, un ufficiale in servizio permanente della Guardia di finanza almeno parigrado, con anzianità assoluta o relativa superiore. In caso di indisponibilità, svolge le funzioni di ufficiale inquirente: 1) un ufficiale generale della Guardia di finanza appartenente all'ausiliaria o alla riserva; 2) un ufficiale generale o di grado corrispondente delle Forze armate, in caso di indisponibilità dell'ufficiale di cui al numero 1); b) di militari diversi da quelli di cui alla lettera a), un ufficiale in servizio permanente della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano e superiore a quello dell'inquisito. 2. Il Comandante in seconda della Guardia di finanza può svolgere l'incarico di ufficiale inquirente nei riguardi dei generali di corpo d'armata, in servizio o in congedo, a prescindere dall'anzianità di grado. 3. Si applicano le cause di incompatibilità previste dall'articolo 1380, comma 3, del codice.
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Ufficiale inquirente (Art. 10 Regolamento concernente le modalita' di svolgimento dei procedimenti disciplinari di stato per i militari del Corpo della Guardia di finanza, in attuazione dell'articolo 2149, comma 8-ter, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare).) — Testo vigente | Portale Normativo