Capo II›Sez. I
Art. 13
Sostituzioni in caso di incompatibilità
In vigore dal 1 gen 2024
1. Il difensore che durante lo svolgimento del suo mandato risulta incompatibile sin dalla nomina, ai sensi degli articoli 1370 e 1380, comma 3, del codice, è sostituito con la procedura di cui all', comma 1, lettera b), e gli atti da lui compiuti sono annullati in autotutela e successivamente rinnovati ai sensi dell'articolo 1373 del codice.
2. L'ufficiale inquirente che durante lo svolgimento del suo incarico risulta incompatibile sin dal conferimento dell'incarico, ai sensi dell'articolo 1380, comma 3, del codice, è sostituito ai sensi dell', comma 1, e gli atti da lui compiuti sono annullati in autotutela e successivamente rinnovati ai sensi dell'articolo 1373 del codice.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, se l'incompatibilità è sopravvenuta, si procede alla sostituzione ma sono salvi gli atti sino ad allora compiuti.
Storico versioni
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