Capo II›Sez. I
Art. 12
Difensore
In vigore dal 1 gen 2024
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1370 del codice, il difensore:
a) è militare in servizio permanente effettivo, in servizio permanente a disposizione, in servizio attivo alle armi ovvero, se in congedo, temporaneamente richiamato o trattenuto in servizio. Se il difensore, successivamente alla nomina, non si trova più in alcuna delle citate posizioni di stato, è sostituito dall'ufficiale inquirente con la procedura di cui all', comma 1, lettera b);
b) può essere scelto anche fra militari non appartenenti alla Guardia di finanza;
c) non può avere un grado superiore a quello dell'ufficiale inquirente, ferma restando la facoltà, da parte dell'inquisito, di sostituirlo nell'ipotesi di deferimento alla commissione di disciplina. In tale ipotesi, il difensore non può avere un grado superiore al presidente della commissione;
d) comunica all'ufficiale inquirente, a seguito della nomina, l'assenza di situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 1380, comma 3, del codice;
e) ha le stesse facoltà riconosciute all'inquisito dall', comma 1, a eccezione di quelle di cui alle lettere a), b) e f).
2. Il difensore d'ufficio non può rifiutare l'incarico, salvo i casi di legittimo impedimento.
3. Nei casi di sostituzione è fatta salva l'attività esperita dal difensore sostituito e il procedimento prosegue dall'ultimo degli atti svolti con l'assistenza dello stesso.
Storico versioni
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