Sez. II
Art. 14
Avvio dell'inchiesta formale
In vigore dal 1 gen 2024
1. L'Autorità di cui all' ordina l'esecuzione dell'inchiesta formale all'ufficiale inquirente, designato con ordine scritto. L'ordine dell'inchiesta formale riporta in maniera specifica i fatti dei quali l'inquisito è chiamato a rispondere, il termine per la contestazione degli addebiti all'inquisito, i diritti relativi alla difesa e il termine entro il quale completare l'istruttoria, non superiore a cinquantacinque giorni dalla data di notifica della contestazione degli addebiti.
2. L'ufficiale inquirente:
a) attesta la ricezione dell'ordine di inchiesta formale e dei relativi allegati, comunicando l'assenza di cause di incompatibilità. In caso di accertata incompatibilità, rimette gli atti all'Autorità che ha disposto l'inchiesta formale;
b) istituisce l'indice degli atti e ne cura l'aggiornamento fino al termine dell'inchiesta formale;
c) notifica all'inquisito la contestazione degli addebiti che hanno determinato l'inchiesta formale a suo carico, come descritti sull'ordine di inchiesta formale, entro il termine perentorio ivi indicato.
3. In sede di contestazione degli addebiti, l'ufficiale inquirente:
a) invita l'inquisito a scegliere, entro cinque giorni, un difensore di fiducia, avvisandolo che in mancanza ne è designato uno d'ufficio e che, in aggiunta, ha facoltà di farsi assistere, a sue spese, anche da un avvocato del libero foro;
b) avverte l'inquisito che, successivamente alla nomina del difensore, il procedimento disciplinare può proseguire anche in sua assenza e che le comunicazioni ricevute dal difensore si intendono effettuate anche all'inquisito;
c) fissa una data per la visione degli atti;
d) informa l'inquisito che, entro dieci giorni dalla messa a disposizione degli atti, può presentare giustificazioni, documenti o chiederne la produzione, fare istanza per l'esecuzione di indagini o per l'esame di persone, indicando i punti sui quali ritiene necessarie investigazioni o testimonianze. A tali facoltà l'inquisito può rinunciare con dichiarazione scritta;
e) avvisa l'inquisito che l'attività svolta e gli atti raccolti sono compendiati nella relazione riepilogativa e che eventuali controdeduzioni alla stessa possono essere presentate, entro dieci giorni, direttamente all'Autorità che ha ordinato l'inchiesta formale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2023-10-03;157#art-14