Capo II›Sez. I
Art. 9
Autorità competente a ordinare l'inchiesta formale
In vigore dal 1 gen 2024
1. L'inchiesta formale è disposta dall'Autorità competente ai sensi dell'articolo 2149 del codice ovvero per le decisioni di competenza del Comandante generale dall'Autorità della Guardia di finanza dallo stesso delegata.
Storico versioni
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