Capo I
Art. 4
Destinatari della potestà sanzionatoria
In vigore dal 1 gen 2024
1. Il procedimento disciplinare di stato è svolto nei confronti:
a) del militare in servizio e del militare in congedo richiamato ovvero trattenuto in servizio;
b) del militare in congedo non richiamato ovvero non trattenuto in servizio per il quale ricorre una delle seguenti condizioni:
1) l'addebito è di una gravità tale che, ove confermato all'esito dell'inchiesta formale, possa comportare il deferimento al giudizio di una commissione di disciplina per l'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione;
2) per la stessa vicenda è stato destinatario di una sospensione precauzionale dall'impiego non già revocata retroattivamente a tutti gli effetti o annullata;
3) deve ancora essere valutato per la promozione al grado superiore;
4) deve percepire a qualunque titolo dall'Amministrazione erogazioni o emolumenti la cui spettanza è subordinata al favorevole esito di vicende giudiziarie o disciplinari;
c) del militare già privato di tale status o del grado, nei cui confronti è stata adottata per altra vicenda una sospensione precauzionale dall'impiego non già annullata o revocata retroattivamente a tutti gli effetti, ad eccezione del caso in cui la revoca della sospensione non determina alcuna restituzione degli assegni non percepiti a favore del militare per effetto dell'articolo 921 del codice.
Storico versioni
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