Capo I

Art. 6

Sospensione e differimento del procedimento disciplinare

In vigore dal 1 gen 2024
1. Il procedimento disciplinare di stato è: a) sospeso, su richiesta dell'inquisito o del suo difensore, a cura dell'Autorità che ha disposto l'inchiesta ovvero la convocazione della commissione di disciplina, in caso di legittimo impedimento dell'inquisito; b) differito, anche d'ufficio, da parte dell'ufficiale inquirente o del presidente della commissione, quando sussiste un legittimo impedimento temporaneo. 2. La sospensione di cui al comma 1 è disposta per ragioni di salute dell'inquisito se l'impedimento consiste in una incapacità psichica o fisica tale da comportare l'impossibilità temporanea a esercitare il diritto di difesa in modo cosciente e volontario e che, se giudicata permanente, determina l'inidoneità al servizio militare incondizionato. 3. Il competente dirigente del servizio sanitario della Guardia di finanza, senza ritardo, accerta l'incapacità temporanea dell'inquisito a difendersi sulla base della certificazione sanitaria allegata all'istanza di sospensione di cui al comma 1 e, ove necessario, sottopone l'inquisito al giudizio della commissione medica ospedaliera ovvero richiede approfondimenti specialistici presso una struttura sanitaria pubblica. 4. La sospensione dei termini opera dalla data del provvedimento con cui il dirigente del servizio sanitario della Guardia di finanza accerta l'incapacità temporanea ovvero sottopone l'inquisito al giudizio della commissione medica ospedaliera ovvero richiede approfondimenti specialistici presso una struttura sanitaria pubblica e fino alla notifica del provvedimento di riassunzione del procedimento.
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