Capo I

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 1 gen 2024
1. Ai sensi del presente decreto si intende per: a) codice, il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; b) procedimento disciplinare di stato, l'insieme delle procedure e degli atti necessari per l'irrogazione di una sanzione disciplinare di cui all'articolo 1357 del codice; c) inchiesta formale, il complesso delle attività, avviate con la contestazione degli addebiti, svolte dall'ufficiale inquirente e concluse con la relazione riepilogativa, volte all'accertamento di una infrazione disciplinare per la quale il militare è passibile di una delle sanzioni di cui all'articolo 1357 del codice; d) inquisito, il militare sottoposto a procedimento disciplinare di stato; e) ufficiale inquirente, l'ufficiale incaricato di svolgere l'inchiesta formale; f) difensore di fiducia, il militare scelto dall'inquisito per essere assistito nel corso del procedimento disciplinare; g) difensore d'ufficio, il militare designato per assistere l'inquisito in mancanza di un difensore di fiducia; h) avvocato del libero foro, il legale da cui l'inquisito, a sue spese, può farsi assistere in aggiunta al difensore di fiducia o d'ufficio; i) giudicando, il militare sottoposto al giudizio della commissione di disciplina; l) commissione di disciplina, l'organo collegiale deputato a esprimere un giudizio sulla meritevolezza dell'inquisito a conservare il grado ovvero a permanere in ferma; m) presidente della commissione, l'ufficiale più alto in grado della commissione di disciplina.
Storico versioni

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