Capo I

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 1 gen 2024
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l', commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Ministro della difesa in data 18 aprile 1936, recante «Norme per la prima applicazione della legge 16 giugno 1935, n. 1026, sullo stato degli Ufficiali del R. Esercito»; Visto il decreto del Ministro della difesa in data 15 settembre 1955, recante «Norme esplicative e disposizioni provvisorie per l'adozione dei provvedimenti disciplinari di stato e di quelli conseguenti a condanna, e per i giudizi disciplinari a carico dei sottufficiali, in applicazione della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica»; Vista la legge 17 aprile 1957, n. 260, recante «Stato dei sottufficiali della Guardia di finanza»; Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante «Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza»; Vista la legge 15 dicembre 1959, n. 1089, recante «Stato e avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante «Approvazione del codice di procedura penale»; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante «Attuazione dell' della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 2149, comma 8-ter; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell' della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Ritenuto di disciplinare il procedimento disciplinare di stato relativo ai militari della Guardia di finanza, in attuazione dell'articolo 2149, comma 8-ter, del decreto legislativo n. 66 del 2010; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 2022; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota prot. n. 20703 del 19 maggio 2023; Adotta il seguente regolamento: Oggetto e ambito di applicazione 1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il presente decreto disciplina lo svolgimento dei procedimenti disciplinari di stato nei confronti dei militari, in servizio o in congedo, della Guardia di finanza.
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Oggetto e ambito di applicazione (Art. 1 Regolamento concernente le modalita' di svolgimento dei procedimenti disciplinari di stato per i militari del Corpo della Guardia di finanza, in attuazione dell'articolo 2149, comma 8-ter, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare).) — Testo vigente | Portale Normativo