Capo I

Art. 5

Comunicazioni e notificazioni

In vigore dal 1 gen 2024
1. Gli atti del procedimento disciplinare di stato sono notificati all'inquisito o al relativo difensore con una delle seguenti modalità: a) posta elettronica certificata istituzionale, per i militari in servizio; b) posta elettronica certificata personale del militare in servizio o in congedo che ha optato per tale forma di comunicazione con apposita dichiarazione; c) consegna in mani proprie. 2. In alternativa alle modalità di cui al comma 1, le notificazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento o ai sensi delle disposizioni di cui al Libro Primo, Titolo VI, Capo I, Sezione IV del codice di procedura civile. 3. Le comunicazioni ricevute dal difensore si considerano pervenute anche all'inquisito. 4. Per le comunicazioni successive alla contestazione degli addebiti, è consentito l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica appositamente indicato dall'inquisito o dal suo difensore.
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