Capo I

Art. 8

Estinzione del procedimento disciplinare

In vigore dal 1 gen 2024
1. Il procedimento disciplinare di stato si estingue: a) in caso di decesso dell'inquisito, salvo quanto previsto dall'articolo 920, comma 5, e dall'articolo 1394, comma 2, del codice; b) in caso di incapacità psichica o fisica permanente dell'inquisito a esercitare il diritto di difesa, salvo quanto previsto dall'articolo 920, comma 5, del codice; c) se interviene, nel corso dello stesso, la perdita dello status di militare o del grado per altra causa, ad eccezione del caso previsto dall', comma 1, lettera c); d) a seguito dell'accettazione delle dimissioni volontarie dal grado di cui all'articolo 862 del codice; e) decorsi novanta giorni dall'ultimo atto di procedura, esclusi i periodi di sospensione, senza il compimento di ulteriori attività; f) nei casi di cui all'articolo 1392, comma 3, del codice, salvo quanto previsto dall', comma 2, del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2023-10-03;157#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo