Capo I
Art. 3
Titolari della potestà sanzionatoria
In vigore dal 1 gen 2024
1. La potestà sanzionatoria di stato compete alle Autorità individuate ai sensi dell'articolo 2149, comma 2, del codice e alle Autorità della Guardia di finanza delegate dal Comandante generale.
2. Nei casi di corresponsabilità di cui all'articolo 2149, comma 5, del codice, il procedimento disciplinare di stato è concluso, per tutti i militari coinvolti, dall'Autorità competente a provvedere per il militare più elevato in grado o più anziano nei cui confronti l'inchiesta è stata avviata. Resta ferma, per il personale e nei casi di cui all'articolo 2149, comma 5, lettera a), del codice, la possibilità per l'Autorità competente ai sensi del comma 1 di ordinare la separazione dei procedimenti per ragioni di convenienza.
Storico versioni
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