Capo I

Art. 7

Rinnovazione degli atti del procedimento disciplinare

In vigore dal 1 gen 2024
1. Ai fini del computo dei termini di cui all'articolo 1373 del codice: a) resta valido il tempo trascorso fino al giorno antecedente all'adozione del primo degli atti annullati; b) il primo degli atti rinnovati è adottato entro sessanta giorni dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto piena conoscenza dell'annullamento o dalla data di adozione del provvedimento di autotutela; c) i termini riprendono a decorrere dalla data di adozione del primo degli atti rinnovati.
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