Capo II›Sez. I
Art. 11
Inquisito
In vigore dal 1 gen 2024
1. L'inquisito:
a) ai sensi dell'articolo 1370 del codice, è assistito da un difensore, di fiducia o d'ufficio, nonché, eventualmente e a sue spese, da un avvocato del libero foro;
b) in qualunque fase del procedimento disciplinare, può rinunciare espressamente a essere assistito da un difensore di fiducia. In tale caso, l'ufficiale inquirente designa un difensore d'ufficio;
c) può prendere visione degli atti dell'inchiesta, trarne appunti ovvero ottenerne copia, anche in formato digitale;
d) può presentare memorie difensive, controdeduzioni o documenti;
e) può chiedere la produzione di atti o fare istanza per l'esecuzione di indagini o per l'esame di persone, indicando i punti sui quali ritiene necessarie investigazioni o testimonianze;
f) può rinunciare espressamente a partecipare al contraddittorio;
g) può richiedere la sospensione o il differimento dell'inchiesta per legittimo impedimento.
2. Le istanze dell'inquisito all'ufficiale inquirente e le comunicazioni dell'ufficiale inquirente all'inquisito o ad altre persone chiamate a fornire informazioni o testimonianze sono effettuate in forma scritta o risultano in apposito verbale.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2023-10-03;157#art-11