Sez. II
Art. 16
Conclusione dell'inchiesta formale
In vigore dal 1 gen 2024
1. Terminati gli adempimenti di cui all', l'ufficiale inquirente:
a) chiude l'istruttoria e redige la relazione riepilogativa, nella quale sono indicati:
1) gli elementi che hanno portato all'avvio dell'inchiesta formale;
2) una sintesi delle attività svolte, come risultanti dall'indice degli atti;
3) le conclusioni motivate circa la fondatezza, totale o parziale, ovvero l'infondatezza degli addebiti;
b) notifica all'inquisito o al difensore la relazione riepilogativa, informando che eventuali controdeduzioni possono essere presentate, entro dieci giorni, direttamente all'Autorità che ha ordinato l'inchiesta;
c) invia gli atti dell'inchiesta:
1) per il controllo di legittimità, nel caso di inchiesta a carico del personale di cui ai commi 3 e 5, lettera a), dell'articolo 2149 del codice, al comandante di corpo del militare più alto in grado individuato ai sensi dell'articolo 726, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, ovvero, in sua assenza, a quello individuato ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 726. Il comandante di corpo, esperito il controllo di legittimità, rimette il carteggio al Comando Generale della Guardia di finanza;
2) se svolta nei confronti dei militari di cui ai commi 4 e 5, lettera b), dell'articolo 2149 del codice, all'Autorità che l'ha ordinata, la quale, effettuato il controllo di legittimità, decide ai sensi dell'.
2. Nel caso in cui le Autorità di cui al comma 1, lettera c), rilevino un vizio di legittimità, provvedono ai sensi degli articoli 1372 e 1373 del codice.
Storico versioni
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