Capo III›Sez. I
Art. 24
Autorità competente al deferimento
In vigore dal 1 gen 2024
1. Il deferimento alla commissione di disciplina è disposto:
a) dall'Autorità che ha ordinato l'inchiesta formale;
b) dall'Autorità delegata dal Comandante generale, nel caso di non condivisione delle proposte di cui all', comma 2, lettera a).
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