Capo IIISez. I

Art. 24

Autorità competente al deferimento

In vigore dal 1 gen 2024
1. Il deferimento alla commissione di disciplina è disposto: a) dall'Autorità che ha ordinato l'inchiesta formale; b) dall'Autorità delegata dal Comandante generale, nel caso di non condivisione delle proposte di cui all', comma 2, lettera a).
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Autorità competente al deferimento (Art. 24 Regolamento concernente le modalita' di svolgimento dei procedimenti disciplinari di stato per i militari del Corpo della Guardia di finanza, in attuazione dell'articolo 2149, comma 8-ter, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare).) — Testo vigente | Portale Normativo