Sez. II

Art. 29

Facoltà del difensore

In vigore dal 1 gen 2024
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1370 e 1387 del codice, al difensore sono riconosciute le facoltà previste dall', comma 1, lettere c), d) ed e), e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'.
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urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2023-10-03;157#art-29

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