Sez. III
Art. 32
Attività dei membri
In vigore dal 1 gen 2024
1. Ciascun membro della commissione di disciplina, entro due giorni dalla ricezione dell'ordine di convocazione, rilascia al presidente della commissione la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità di cui all'articolo 1380, comma 3, del codice e, se non ricusato, esamina gli atti dell'inchiesta formale, il documento unico matricolare e la documentazione caratteristica dell'inquisito, dichiarandone la presa visione.
2. Il membro segretario istituisce l'indice dei documenti della commissione di disciplina e ne cura l'aggiornamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2023-10-03;157#art-32