Sez. III
Art. 33
Procedimento
In vigore dal 1 gen 2024
1. Il procedimento davanti alla commissione di disciplina si svolge secondo le modalità stabilite dall'articolo 1388 del codice.
2. Se il giudizio riguarda più militari e le circostanze lo richiedono, il presidente può chiedere chiarimenti a ciascuno di essi, anche separatamente e non alla presenza degli altri, salvo poi notiziarli delle risultanze emerse a loro carico.
3. Si applica, in quanto compatibile, l', comma 3.
4. La documentazione trasmessa al presidente della commissione ai sensi dell', comma 1, lettera b), il verbale della seduta e gli atti della commissione sono inviati, al termine della riunione della commissione di disciplina, all'Autorità di cui all'.
Storico versioni
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