Sez. II
Art. 28
Giudicando
In vigore dal 1 gen 2024
1. Il giudicando:
a) ha diritto di ricusazione secondo quanto previsto dall'articolo 1386 del codice;
b) ai sensi degli articoli 1370 e 1387 del codice, è assistito da un difensore, di fiducia o d'ufficio, nonché, eventualmente e a sue spese, anche da un avvocato del libero foro;
c) può richiedere la sospensione del procedimento disciplinare ovvero il differimento della commissione di disciplina per legittimo impedimento;
d) può far pervenire alla commissione di disciplina, almeno cinque giorni prima della seduta, memorie difensive;
e) in sede di riunione della commissione, può chiedere la lettura degli atti dell'inchiesta che ritiene rilevanti, depositare una memoria difensiva, produrre nuovi documenti, dichiarare che non intende avvalersi delle predette facoltà, fornire i chiarimenti richiesti dai componenti della commissione di disciplina nonché esporre, anche tramite il difensore, le ragioni a difesa.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2023-10-03;157#art-28