Sez. II

Art. 28

Giudicando

In vigore dal 1 gen 2024
1. Il giudicando: a) ha diritto di ricusazione secondo quanto previsto dall'articolo 1386 del codice; b) ai sensi degli articoli 1370 e 1387 del codice, è assistito da un difensore, di fiducia o d'ufficio, nonché, eventualmente e a sue spese, anche da un avvocato del libero foro; c) può richiedere la sospensione del procedimento disciplinare ovvero il differimento della commissione di disciplina per legittimo impedimento; d) può far pervenire alla commissione di disciplina, almeno cinque giorni prima della seduta, memorie difensive; e) in sede di riunione della commissione, può chiedere la lettura degli atti dell'inchiesta che ritiene rilevanti, depositare una memoria difensiva, produrre nuovi documenti, dichiarare che non intende avvalersi delle predette facoltà, fornire i chiarimenti richiesti dai componenti della commissione di disciplina nonché esporre, anche tramite il difensore, le ragioni a difesa.
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Giudicando (Art. 28 Regolamento concernente le modalita' di svolgimento dei procedimenti disciplinari di stato per i militari del Corpo della Guardia di finanza, in attuazione dell'articolo 2149, comma 8-ter, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare).) — Testo vigente | Portale Normativo