Sez. III
Art. 31
Attività del presidente
In vigore dal 1 gen 2024
1. Ricevuto l'ordine di convocazione, il presidente della commissione:
a) comunica all'Autorità che l'ha nominato l'assenza di cause di incompatibilità di cui all'articolo 1380, comma 3, del codice;
b) acquisisce le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni d'incompatibilità dei membri della commissione;
c) attesta la ricezione degli atti di cui all';
d) fa istituire dal membro segretario apposito indice, nel quale sono elencati gli atti ricevuti nonché quelli posti in essere dalla commissione di disciplina, eccetto il verbale contenente il verdetto;
e) esamina gli atti elencati nell'indice e rilascia dichiarazione di avvenuta presa visione;
f) mette gli atti elencati nell'indice a disposizione dei membri della commissione, i quali, senza ritardo, li esaminano e rilasciano dichiarazione di avvenuta presa visione;
g) fissa il giorno, l'ora e il luogo della riunione e ne dà comunicazione, con almeno venti giorni di anticipo, ai membri e al giudicando, il quale, nell'occasione, è avvertito che, fermo restando quanto previsto dagli articoli 1370, 1387 e 1388 del codice:
1) ha diritto di farsi assistere da un difensore di fiducia nonché, a sue spese, da un avvocato del libero foro;
2) può rinunciare espressamente alla facoltà di cui al numero 1) anche dopo la nomina del difensore di fiducia;
3) la scelta del difensore di fiducia e la relativa accettazione dell'incarico o l'atto di rinuncia devono pervenire al presidente entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla fissazione della riunione;
4) se non sceglie o rinuncia al difensore di fiducia entro il termine fissato, è designato un difensore d'ufficio.
2. Il presidente formalizza la nomina del difensore:
a) di fiducia, dopo aver ricevuto dal giudicando la dichiarazione di scelta e la relativa accettazione dell'incarico;
b) d'ufficio, in caso di mancata scelta del difensore di fiducia da parte del giudicando.
3. Contestualmente alla nomina, il presidente avverte il difensore:
a) di comunicare, entro ventiquattro ore, l'assenza di situazioni di incompatibilità di cui agli articoli 1370 e 1380, comma 3, del codice;
b) della facoltà, entro dieci giorni, di prendere visione degli atti dell'inchiesta formale, del documento unico matricolare e della documentazione caratteristica dell'inquisito;
c) della facoltà di cui all';
d) del giorno, dell'ora e del luogo della riunione della commissione di disciplina.
4. Il presidente della commissione acquisisce agli atti:
a) la dichiarazione con cui il militare sceglie il difensore di fiducia e la relativa accettazione dell'incarico, l'espressa rinuncia al difensore, la designazione d'ufficio del difensore, la nomina e la dichiarazione di assenza di eventuali situazioni di incompatibilità del difensore;
b) la dichiarazione con cui il difensore attesta di aver preso cognizione di tutti gli atti raccolti in sede di inchiesta formale, del documento unico matricolare e della documentazione caratteristica dell'inquisito.
5. Si applicano in quanto compatibili gli , comma 1, lettera b), 15, comma 1, lettera b), e 21.
Storico versioni
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