Sez. III
Art. 30
Adempimenti dell'Autorità che ha disposto il deferimento, la nomina e la convocazione
In vigore dal 1 gen 2024
1. L'Autorità di cui all' invia l'ordine di deferimento, nomina e convocazione della commissione di disciplina:
a) al giudicando, avvisandolo che:
1) ha facoltà di ricusare, per una volta sola, senza motivazione, entro due giorni dalla ricezione della comunicazione della convocazione della commissione, uno o due dei componenti della stessa, se quest'ultima è composta, rispettivamente, da tre o cinque membri;
2) la comunicazione della ricusazione è indirizzata al presidente della commissione di disciplina nonché alla medesima Autorità;
3) trascorso il termine di cui al numero 1), senza la ricezione di alcuna richiesta, la composizione della commissione si intende confermata;
4) ai sensi degli articoli 1370 e 1387 del codice, ha diritto di farsi assistere da un difensore ed eventualmente, a sue spese, anche da un avvocato del libero foro;
5) se non sceglie o rinuncia al difensore di fiducia il presidente della commissione designa un difensore d'ufficio;
6) il giorno, l'ora e il luogo della riunione della commissione, fissati ai sensi dell'articolo 1387 del codice, sono comunicati dal presidente della stessa;
b) al presidente della commissione, unitamente:
1) agli atti dell'inchiesta formale, con il relativo indice, e alla relazione riepilogativa predisposta dall'ufficiale inquirente, completa delle controdeduzioni;
2) a copia del documento unico matricolare e della documentazione caratteristica del militare inquisito;
c) ai membri della commissione, richiedendo loro la dichiarazione di assenza di situazioni d'incompatibilità di cui all'articolo 1380, comma 3, del codice.
2. L'Autorità di cui all' sostituisce i componenti della commissione ricusati o incompatibili.
Storico versioni
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