Sez. III
Art. 35
Supplemento istruttorio
In vigore dal 1 gen 2024
1. Nel caso di cui all'articolo 1388, comma 9, del codice, l'Autorità che ha ordinato la convocazione procede agli accertamenti richiesti dalla commissione di disciplina, affidandone l'espletamento all'ufficiale inquirente che ha condotto l'inchiesta formale e indicando allo stesso il termine entro cui comunicarne l'esito.
2. Completato il supplemento d'istruttoria, il presidente della commissione fissa la data della nuova riunione, dandone comunicazione al giudicando e al difensore e avvisandoli della facoltà di prendere visione degli ulteriori documenti.
Storico versioni
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