Capo IV

Art. 37

Clausola neutralità finanziaria

In vigore dal 1 gen 2024
1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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Clausola neutralità finanziaria (Art. 37 Regolamento concernente le modalita' di svolgimento dei procedimenti disciplinari di stato per i militari del Corpo della Guardia di finanza, in attuazione dell'articolo 2149, comma 8-ter, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare).) — Testo vigente | Portale Normativo