Sez. III
Art. 34
Differimento
In vigore dal 1 gen 2024
1. La riunione della commissione di disciplina è differita in caso di legittimo impedimento di uno dei suoi componenti.
2. L'Autorità competente alla nomina provvede alla sostituzione del membro che si trova nella condizione di cui al comma 1, se l'impedimento non consente il rispetto dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo.
Storico versioni
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