Art. 17 · Decisioni all'esito dell'inchiesta formale
Sez. II

Art. 17

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Decisioni all'esito dell'inchiesta formale

In vigore dal 1 gen 2024
1. L'Autorità di cui all', tenendo conto delle risultanze dell'inchiesta formale e vagliate le eventuali controdeduzioni alla relazione riepilogativa, può: a) irrogare all'inquisito la sanzione della sospensione disciplinare dall'impiego o dalle funzioni del grado; b) deferire l'inquisito al giudizio di una commissione di disciplina per l'eventuale adozione del provvedimento di perdita del grado per rimozione o di cessazione dalla ferma o dalla rafferma per motivi disciplinari; c) disporre la chiusura del procedimento disciplinare di stato se non ravvisa responsabilità ovvero se ritiene l'inquisito responsabile di mancanze punibili con una sanzione disciplinare di corpo; in tale ultimo caso, rimette gli atti al competente comandante di corpo per l'avvio del procedimento di cui all'articolo 1398 del codice. 2. Il Comandante regionale o equiparato, tenendo conto delle risultanze dell'inchiesta formale e vagliate le eventuali controdeduzioni alla relazione riepilogativa: a) propone alternativamente all'Autorità di cui all', che decide ai sensi del comma 1: 1) l'irrogazione all'inquisito della sanzione della sospensione disciplinare dall'impiego o dalle funzioni del grado; 2) la chiusura del procedimento disciplinare di stato, se non ravvisa responsabilità ovvero se ritiene l'inquisito responsabile di mancanze punibili con una sanzione disciplinare di corpo; b) ordina il deferimento alla commissione di disciplina dell'inquisito, se ritiene che allo stesso possano essere inflitte le sanzioni della perdita del grado per rimozione o della cessazione dalla ferma o dalla rafferma per motivi disciplinari.
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