Capo IV
Art. 14
Collaborazioni con partner internazionali
In vigore dal 31 lug 2015
1. L'Agenzia può attuare progetti con finanziamento dell'Unione europea, di organizzazioni internazionali o di Stati esteri. Resta fermo quanto disposto dall', comma 4, dall', comma 3, e dall', comma 2, della legge istitutiva relativamente alla stipula di accordi e intese.
2. Se l'Agenzia è destinataria di delega nella gestione di fondi esclusivamente a carico del bilancio dell'Unione europea o del Fondo europeo di sviluppo (FES), si applica la pertinente normativa europea.
3. I progetti di cui al comma 1, i finanziamenti e le spese ad essi relativi sono oggetto di rendicontazione separata. La rendicontazione include la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa.
4. Al controllo della rendicontazione delle spese in gestione diretta di cui al comma 3 provvede il collegio dei revisori di cui all'.
5. Le somme non statali non utilizzate alla fine dell'intervento sono riversate agli enti o organismi sovranazionali firmatari dell'accordo.
6. L'Agenzia assicura ad altre amministrazioni pubbliche, anche tramite le proprie sedi all'estero, il sostegno e il coordinamento tecnico per la gestione e la rendicontazione dei progetti con finanziamento dell'Unione europea, di organizzazioni internazionali o di Stati esteri di cui al comma 1.
7. L'Agenzia, previa autorizzazione del Comitato congiunto, può affidare lo svolgimento di iniziative di cooperazione a uno o più partner internazionali di cui all'articolo 29 della legge istitutiva, in attuazione di accordi stipulati ai sensi degli della legge istitutiva, che definiscono le modalità di impiego delle risorse e i controlli sul raggiungimento degli obiettivi.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.affari.esteri.e.cooperazione.internazionale:decreto:2015-07-22;113#art-14