Capo V

Art. 17

Elenco

In vigore dal 31 lug 2015
1. L'Agenzia dispone l'iscrizione all'elenco di cui all', comma 3, della legge istitutiva, a domanda del legale rappresentante del soggetto interessato, redatta secondo i criteri e i parametri fissati dal Comitato congiunto. La domanda può essere presentata anche da soggetti costituiti secondo l'ordinamento di altro Stato membro dell'Unione europea. L'Agenzia verifica la documentazione presentata e accerta, anche mediante ispezioni presso l'organizzazione richiedente, la sussistenza e il mantenimento dei requisiti. 2. Per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 e il suo mantenimento, l'Agenzia verifica, secondo modalità e criteri fissati dal Comitato congiunto entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, che i soggetti di cui al presente articolo: a) agiscano con modalità conformi ai principi della legge istitutiva e rispettino gli standard internazionali in materia di diritti umani, responsabilità sociale e tutela ambientale; b) non siano debitori verso la pubblica amministrazione per debiti certi, liquidi, esigibili, comprese le situazioni debitorie derivanti da revoca di contributi; c) non abbiano tenuto comportamenti connotati da grave negligenza o malafede nella realizzazione di progetti o nell'esercizio delle loro attività; d) abbiano finalità statutarie connesse alla cooperazione allo sviluppo. 3. L'Agenzia verifica il mantenimento dei requisiti di idoneità delle organizzazioni non governative iscritte all'Anagrafe unica delle ONLUS in base all'articolo 32, comma 7, della legge istitutiva. L'Agenzia comunica all'Agenzia delle entrate la perdita da parte delle organizzazioni di cui al presente comma dei requisiti di idoneità o di iscrizione all'elenco di cui all' della legge istitutiva, ai fini della cancellazione dall'Anagrafe unica delle ONLUS. 4. L'Agenzia verifica lo svolgimento dell'attività di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale, anche all'estero, in relazione all'applicazione dei benefici fiscali di cui all', comma 5, della legge istitutiva, nonché in relazione al mantenimento dei requisiti necessari per l'iscrizione nell'Anagrafe unica delle ONLUS. A tal fine l'Agenzia: a) comunica all'Agenzia delle entrate i soggetti per i quali risulta il mancato svolgimento dell'attività di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale; b) fornisce le informazioni richieste dall'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo; c) supporta, nell'ambito delle attività e finalità di cui alla legge istitutiva, l'Agenzia delle entrate nella verifica delle attività svolte all'estero dalle ONLUS e dagli altri soggetti della cooperazione allo sviluppo.
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Elenco (Art. 17 Regolamento recante: «Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo».) — Testo vigente | Portale Normativo