Capo VI
Art. 21
Valutazione delle iniziative di cooperazione
In vigore dal 31 lug 2015
1. Il MAECI e l'Agenzia stipulano annualmente una convenzione, approvata dal Comitato congiunto, che regola il trasferimento alla DGCS delle risorse finanziarie per l'esecuzione del programma delle valutazioni, definito sulla base dei seguenti principi:
a) conformità a linee guida, approvate dal Comitato congiunto, che disciplinano, nel rispetto della normativa sui contratti pubblici, il ricorso a valutatori indipendenti esterni di comprovata esperienza nel settore;
b) utilizzazione di un sistema di indicatori che misura l'efficacia sociale ed ambientale complessiva degli interventi, nel rispetto degli standard internazionali in materia;
c) consultazione dell'Agenzia e delle competenti rappresentanze diplomatiche;
d) coinvolgimento dei Paesi partner;
e) coordinamento con gli altri donatori.
2. I documenti di cui al presente articolo e i risultati delle valutazioni effettuate sono pubblicati nei siti istituzionali dell'Agenzia e del MAECI.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.affari.esteri.e.cooperazione.internazionale:decreto:2015-07-22;113#art-21