Capo VII
Art. 26
Trasformazione delle unità tecniche in sedi all'estero
In vigore dal 31 lug 2015
1. Dalla data di piena operatività, le unità tecniche di cui all' della legge n. 49 del 1987 e le relative sedi distaccate sono costituite come sedi all'estero ed assumono i compiti e le funzioni di cui all', con il trasferimento delle risorse strumentali in dotazione alle predette unità tecniche. Il personale di cui all'articolo 32, comma 4, della legge istitutiva ivi in servizio, che non opti per il mantenimento in servizio presso il MAECI, conserva l'incarico rivestito alla data di piena operatività.
Entro i successivi sei mesi, gli interessati sono confermati o trasferiti ad altro incarico con le modalità di cui all', comma 8, della legge istitutiva. Il personale di cui all'articolo 32, comma 4, della legge istitutiva che opti per il mantenimento alle dipendenze del MAECI è richiamato di diritto in servizio al MAECI a decorrere da data non successiva a quella di piena operatività.
2. Il personale assunto in loco ai sensi dell', comma 1, della legge n. 49 del 1987 in servizio alla data di piena operatività è attribuito alle sedi all'estero per la durata e alle condizioni previste dal contratto individuale di lavoro, nei limiti di cui all', comma 6, della legge istitutiva. Il personale interessato mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza.
3. Con il regolamento di contabilità sono stabilite le modalità di trasferimento dei beni mobili e attrezzature dal patrimonio delle unità tecniche di cui al comma 1 al patrimonio dell'Agenzia.
Storico versioni
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