Capo IV

Art. 13

Mezzi finanziari dell'Agenzia

In vigore dal 31 lug 2015
1. L'Agenzia dispone dei mezzi finanziari previsti dall', comma 2, della legge istitutiva. 2. Il finanziamento di cui all', comma 2, lettera c), della legge istitutiva è suddiviso in tre distinti capitoli nello stato di previsione del MAECI per spese di personale, spese di funzionamento e interventi.
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Mezzi finanziari dell'Agenzia (Art. 13 Regolamento recante: «Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo».) — Testo vigente | Portale Normativo