Capo V
Art. 18
Concessione di contributi
In vigore dal 1 gen 2018
1. Il Comitato congiunto stabilisce, nell'ambito della programmazione annuale di cui all', comma 3, della legge istitutiva, le risorse da destinare, mediante procedure comparative pubbliche, a iniziative promosse dai soggetti iscritti nell'elenco di cui all', comma 3, della legge istitutiva, e che:
a) rispettano i principi fondamentali e le finalità della legge istitutiva;
b) sono in linea con gli indirizzi generali contenuti nel documento triennale e con gli impegni internazionali assunti dall'Italia;
c) prevedono la partecipazione di una controparte locale idonea ad assicurare la sostenibilità;
d) prevedono un apporto finanziario del proponente, in misura stabilita dal Comitato congiunto.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, il Comitato congiunto, su proposta del direttore, approva le procedure di cui all', comma 4, della legge istitutiva, secondo i seguenti criteri:
a) previa approvazione del Comitato congiunto, che stabilisce le priorità geografiche e settoriali, l'Agenzia indice annualmente una o più procedure di selezione di iniziative nei Paesi partner e di progetti di informazione ed educazione allo sviluppo;
b) gli avvisi pubblici definiscono le modalità e i termini per la presentazione dei progetti e le procedure di selezione;
c) sui progetti da realizzare in tutto o in parte all'estero è acquisito il parere dei capi missione competenti per territorio sulle condizioni politiche e di sicurezza;
d) i progetti sono valutati da una commissione, nominata dal direttore, ai cui componenti non spetta alcun compenso, rimborso spese, gettone di presenza o emolumento comunque denominato;
e) LETTERA ABROGATA DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205;
f) lo svolgimento delle iniziative e l'utilizzazione dei relativi fondi sono rendicontati mediante rapporti descrittivi e contabili;
g) l'Agenzia monitora lo svolgimento delle iniziative e verifica i risultati conseguiti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.affari.esteri.e.cooperazione.internazionale:decreto:2015-07-22;113#art-18