Capo VI

Art. 20

Codice di comportamento

In vigore dal 31 lug 2015
1. L'Agenzia adotta un codice di comportamento ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cui si attengono i soggetti pubblici e privati che beneficiano di contributi pubblici nella realizzazione delle iniziative di cui alla legge istitutiva. 2. Sullo schema di codice di comportamento è acquisito, per il tramite del MAECI, il parere del Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo, fermo restando l'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
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Codice di comportamento (Art. 20 Regolamento recante: «Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo».) — Testo vigente | Portale Normativo