Capo VII
Art. 25
Armonizzazione degli interventi in corso trasferiti all'Agenzia
In vigore dal 31 lug 2015
Armonizzazione degli interventi in corso
trasferiti all'Agenzia
1. Dalla data di efficacia del contratto individuale del direttore, la DGCS svolge le attività relative alle iniziative di cooperazione in raccordo con il medesimo.
2. Entro il trentesimo giorno anteriore alla data di piena operatività, la DGCS trasmette al Ministro ed al direttore una sintetica relazione sullo stato dei progetti in esecuzione delle cui attività non preveda la conclusione entro la data di piena operatività, con l'indicazione delle risorse allocate, impegnate e spese per ciascuno di essi. Entro i successivi dieci giorni, il Ministro dispone il trasferimento all'Agenzia degli stanziamenti occorrenti per la prosecuzione degli interventi di cui al periodo precedente, ivi inclusi i fondi impegnati.
3. Gli interventi di cui al comma 2, eseguiti dai soggetti di cui ai Capi IV e V con finanziamenti anche parziali della DGCS e gli effetti dei contratti di cui agli articoli 31 e 32 della legge n. 49 del 1987 registrati prima della data di piena operatività restano regolati dalla disciplina vigente fino a tale data. Le modifiche agli interventi sono approvate dal Comitato congiunto. Il controllo di regolarità amministrativo e contabile degli interventi che proseguono sotto la gestione dell'Agenzia ai sensi del comma 2, è svolto dal collegio dei revisori di cui all'. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile degli interventi conclusi alla data di piena operatività continua ad essere svolto dall'ufficio centrale del bilancio presso il MAECI.
4. Con le modalità previste dalla legge istitutiva, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari rendicontano le spese effettuate in applicazione della legge n. 49 del 1987, fino alla data di piena operatività. Salvo diversa disposizione del direttore, le quote dei finanziamenti ministeriali non spese alla data di piena operatività nonché i diritti e gli obblighi connessi agli interventi in corso sono trasferiti al capo della sede all'estero territorialmente competente. Il trasferimento delle risorse è comunicato con evidenze informatiche al MAECI, alla sede centrale dell'Agenzia e all'ufficio centrale del bilancio presso il MAECI.
5. Salvo diversa disposizione del direttore, le missioni in corso alla data di piena operatività proseguono fino alla data di conclusione prevista. Fino all'adozione della delibera di cui all', comma 2, e comunque non oltre un anno dalla data di piena operatività, l'Agenzia applica i criteri, le modalità di selezione e le disposizioni in materia di trattamento economico cui si attiene la DGCS.
6. Il MAECI favorisce l'accreditamento dell'Agenzia presso l'Unione europea e le organizzazioni internazionali, anche per lo svolgimento di progetti in regime di cofinanziamento o nell'ambito della gestione indiretta.
7. Per i progetti con finanziamento dell'Unione europea, di organizzazioni internazionali o di Stati esteri, il trasferimento delle responsabilità all'Agenzia è subordinato al consenso dei soggetti finanziatori. Il MAECI assicura la continuità degli interventi in corso alla data di piena operatività, conformemente agli impegni assunti prima dell'entrata in vigore della legge istitutiva, ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 2010 e dell', lettera c), del decreto legislativo n. 123 del 2011. A seguito del subentro dell'Agenzia negli interventi di cui al presente comma, i fondi occorrenti sono trasferiti all'Agenzia con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
8. L'utilizzo dei fondi trasferiti all'Agenzia in base al presente articolo è soggetto al regime dei controlli di regolarità amministrativa e contabile applicabile all'Agenzia.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.affari.esteri.e.cooperazione.internazionale:decreto:2015-07-22;113#art-25