Capo III

Art. 11

Realizzazione degli interventi di cooperazione all'estero

In vigore dal 31 lug 2015
1. L'Agenzia realizza e monitora in loco le iniziative di cooperazione mediante: a) il proprio personale destinato alle sedi all'estero; b) l'invio in missione di dipendenti propri o di altre amministrazioni pubbliche; c) personale non appartenente alla pubblica amministrazione mediante l'invio in missione o la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato, disciplinati dal diritto locale, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento italiano. 2. I criteri e le modalità di selezione del personale di cui al comma 1, lettere b), e c), sono approvati dal Comitato congiunto, su proposta del direttore, sulla base di standard internazionali di efficacia, efficienza e trasparenza, nei limiti dell'ambito temporale e delle risorse assegnati per ciascun intervento, nel rispetto dei principi di pubblicità, imparzialità e pari opportunità. Con le stesse modalità è determinato il trattamento economico del personale di cui al comma 1, lettera c). 3. Il personale di cui al comma 1 dipende, ai fini amministrativi e disciplinari, dal capo della sede all'estero territorialmente competente e non può esercitare alcuna altra attività professionale. In qualsiasi momento il direttore può revocare, per gravi e motivate ragioni anche connesse con i rapporti con le autorità locali, l'avvio o la prosecuzione di una missione.
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Realizzazione degli interventi di cooperazione all'estero (Art. 11 Regolamento recante: «Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo».) — Testo vigente | Portale Normativo