Capo VI

Art. 22

Controlli interni

In vigore dal 31 lug 2015
1. Le attività di controllo interno all'Agenzia, comprese quelle relative alla valutazione del personale dirigenziale, sono svolte secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni. 2. L'Agenzia si avvale dell'organismo indipendente di valutazione del MAECI. 3. Le risultanze delle attività di controllo interno sono trasmesse al Ministro.
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Controlli interni (Art. 22 Regolamento recante: «Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo».) — Testo vigente | Portale Normativo